Sentenza del 11/09/2018 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato parzialmente il diniego di definizione agevolata previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 289/2002, consentendo alla società di versare le somme eventualmente ancora dovute. La contestazione riguardava il ritardato pagamento dell'ultima rata del condono: secondo l'Agenzia, il pagamento integrale e tempestivo delle rate costituiva una condizione necessaria per il perfezionamento della definizione. La società sosteneva invece che il ritardo, seguito dal pagamento degli interessi e della sanzione, non dovesse impedire la validità della sanatoria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale della società, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità del diniego del condono. Ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento delle rate doveva avvenire integralmente entro i termini previsti, senza possibilità di estendere analogicamente le regole previste per altre forme di condono. Tuttavia, considerato che l'ultima rata era stata pagata con soli undici giorni di ritardo, prima della notifica del diniego, e che erano stati versati interessi di mora e una sanzione del 3,75%, la CTR ha limitato l'applicazione di sanzioni e interessi alla sola quarta rata pagata tardivamente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 9-bis della legge n. 289/2002
La definizione agevolata degli omessi versamenti si perfeziona mediante il pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi, entro i termini stabiliti.
La norma è stata interpretata in senso rigoroso e letterale: il pagamento integrale e tempestivo delle rate è condizione necessaria per il perfezionamento della definizione. In caso di ritardo, anche relativo all'ultima rata, il condono non si perfeziona e non è possibile applicare analogicamente le disposizioni previste per altre forme di sanatoria.
Articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002
Sono richiamati per evidenziare che le diverse forme di condono previste dalla legge possono avere regole differenti in caso di omesso o tardivo pagamento delle rate. Le eventuali discipline più favorevoli previste per tali istituti non possono essere estese all'articolo 9-bis.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata subordina espressamente il perfezionamento al pagamento integrale entro termini tassativi, il tardivo pagamento di una rata può impedire la validità della sanatoria, anche se il ritardo è contenuto.
- Le regole previste per una specifica forma di condono non possono essere estese automaticamente ad altre forme di definizione agevolata, soprattutto quando la disposizione ha natura speciale.
- Il pagamento tardivo di imposte, interessi e sanzioni può limitare le conseguenze economiche del ritardo, ma non necessariamente rende valido il condono se la legge richiede il pagamento tempestivo come condizione di perfezionamento.
- Il fatto che il pagamento tardivo sia avvenuto prima del diniego dell'Amministrazione può incidere sulla quantificazione di sanzioni e interessi, ma non elimina necessariamente l'irregolarità originaria.
- In situazioni analoghe occorre verificare attentamente il testo della specifica norma agevolativa, le scadenze applicabili, l'eventuale disciplina speciale sul pagamento tardivo e la giurisprudenza pertinente, senza presumere che il ravvedimento renda sempre efficace la definizione.
Testo integrale
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