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Sentenza

Sentenza del 12/05/2022 n. 15124 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 1268/1/15 della CTR Piemonte che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria al rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile per gli anni 2008-2011 relativo all'impiego di apparecchi terminali (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa, art. 21, lett. B). La ricorrente aveva proposto otto motivi di impugnazione e chiesto la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c., e in subordine alla Corte Costituzionale.

La decisione

La società ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso per cassazione (atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale) e l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla definizione della lite. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata decisione sul merito della controversia. Non è stata disposta pronuncia sulle spese processuali in quanto l'adesione dell'ente finanziario dispensa dalla pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4). La Corte ha inoltre chiarito che l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa, art. 21, lett. B

    Norma sostanziale richiamata dalla ricorrente per escludere l'obbligo della tassa sugli apparecchi terminali; la Corte non si è pronunciata sul suo contenuto perché il processo è stato estinto per rinuncia.

  • art. 374 c.p.c.

    Norma procedurale invocata per la rimessione alle Sezioni Unite; la richiesta non è stata esaminata a causa della rinuncia della ricorrente.

  • art. 390 c.p.c.

    Stabilisce che la rinuncia al ricorso estingue il processo; principio applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Regola gli effetti della rinuncia in relazione alle spese; l'adesione della controparte può dispensare il giudice dalla pronuncia sulle spese, come avvenuto nel caso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Prevede un contributo unificato aggiuntivo a carico del soccombente in appello; la Corte ha ritenuto che tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo una sanzione di stretta interpretazione applicabile solo ai casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. e la Corte pronuncia sentenza di estinzione; non si decide sul merito della controversia.
  • Se la controparte resistente (es. Amministrazione pubblica) aderisce alla rinuncia, il giudice può non pronunciare sulle spese processuali (art. 391 c.p.c., comma 4), con conseguente chiusura della lite senza statuizione sulle spese.
  • La rinuncia non equivale a una pronuncia favorevole o sfavorevole sul merito: i diritti sostanziali dedotti restano non decisi e possono, se possibile, essere riproposti nei limiti consentiti dalle regole processuali e dei termini.
  • L'incremento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma sanzionatoria di interpretazione restrittiva destinata ai casi di soccombenza accertata con sentenza.
  • Prima di rinunciare al gravame conviene valutare attentamente le conseguenze: si ottiene l'estinzione del giudizio ma si perde la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito; l'adesione dell'Amministrazione pubblica semplifica la chiusura della lite e influisce sulla decisione sulle spese.

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