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Sentenza

Sentenza del 12/05/2022 n. 374 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 201 - Debitori dell'imposta - IVA all'importazione - Codice doganale dell'Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 77, paragrafo 3 - Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della società importatrice - Dazi doganali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione: l'Agenzia delle Dogane ha emesso avvisi di accertamento nei confronti di U.I., quale rappresentante doganale indiretto, ritenendola responsabile in solido del versamento dell'IVA all'importazione relativa a dichiarazioni doganali presentate per conto di società importatrici le quali, secondo l'Agenzia, non avevano titolo per beneficiare dell'esenzione (dichiarazioni di intento ritenute inattendibili e mancata costituzione del plafond IVA). U.I. contestava l'applicabilità agli oneri IVA delle norme doganali evocate dall'Amministrazione e sosteneva che, in assenza di una norma nazionale che la designi espressamente quale debitrice dell'IVA all'importazione, non poteva essere ritenuta tenuta in solido al pagamento di tale imposta.

La decisione

La Corte di Giustizia (Corte, Sesta Sezione) ha risposto alle questioni pregiudiziali chiarendo che: (1) l'art. 77, par. 3, del codice doganale (Reg. UE n. 952/2013) si riferisce all'obbligazione doganale e, in base a quella sola disposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali relativi alle merci da lui dichiarate e non automaticamente anche dell'IVA all'importazione; (2) l'art. 201 della direttiva IVA (2006/112/CE) attribuisce agli Stati membri la discrezionalità di designare i soggetti debitori dell'IVA all'importazione, ma qualsiasi responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per l'IVA deve risultare da disposizioni nazionali "esplicite e inequivocabili". La Corte ha quindi escluso una responsabilità automatica derivante dal solo codice doganale e ha rimesso al giudice nazionale l'accertamento se, nel diritto italiano, esistano norme che designino espressamente il rappresentante come debitore dell'IVA; la pronuncia definitiva sulla posizione di U.I. resta dunque rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione, art. 77, par. 3

    "Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana."

    La Corte interpreta tale disposizione come riferita all'obbligazione doganale (dazi all'importazione): essa conferisce la qualifica di debitore al dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche all'importatore, ma non estende automaticamente tale qualifica all'IVA all'importazione.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 201

    "All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione."

    L'articolo conferisce agli Stati membri la discrezionalità di designare i soggetti debitori dell'IVA all'importazione; tuttavia, per imporre la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto, è necessaria una designazione nazionale esplicita e inequivocabile.

  • Direttiva 2006/112/CE - Considerando 43 e 44

    "(43) È opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell'imposta all'importazione." "(44) È opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell'imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa."

    Conferma che gli Stati membri hanno margine di discrezionalità: possono designare debitori e prevedere responsabilità solidale, ma tali scelte devono essere attuate con chiarezza a livello nazionale.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale, art. 5 (definizioni: rappresentante doganale, obbligazione doganale, dazi all'importazione)

    Le definizioni del codice collegano il concetto di 'debitore' all'obbligazione doganale (dazi). Ciò supporta la distinzione tra obbligazioni doganali (dazi) e tributi interni quali l'IVA, che non sono assimilati ai dazi nel codice.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale, art. 84

    "Quando per l'importo del dazio ... esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo."

    Prevede responsabilità solidale in materia di obbligazione doganale (dazi); la Corte ha sottolineato che questa norma riguarda i dazi e non può essere automaticamente estesa all'IVA senza chiara base nazionale.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), art. 1 e art. 70

    "L'imposta sul valore aggiunto ... sulle importazioni da chiunque effettuate."

    Disposizioni nazionali che disciplinano l'imposta sulle importazioni; la Corte richiama tuttavia che la designazione del debitore dell'IVA all'importazione deve risultare con chiarezza dalla normativa nazionale.

  • DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico doganale), art. 34 e art. 38

    "Si considerano 'diritti doganali'..." "Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce ... e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata."

    Norme italiane che collegano obbligazioni e diritti doganali ai dazi; la Corte indica che occorre valutare se tali norme designino esplicitamente anche il rappresentante indiretto come debitore dell'IVA, ma di per sé riferiscono i doveri al quadro doganale e non definiscono automaticamente la posizione per l'IVA.

  • Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, art. 2

    Norma italiana richiamata dall'Amministrazione in tema di responsabilità per operazioni senza pagamento dell'imposta; la Corte segnala che, affinché la responsabilità del rappresentante si estenda all'IVA, è necessaria una previsione nazionale chiara e inequivocabile.

  • Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 3, comma 2

    Richiamato nel contesto dell'argomentazione italiana circa l'accertamento e riscossione secondo le norme doganali; la Corte ricorda che, pur essendo possibile allineare alcuni aspetti, non basta il rinvio alle norme doganali per stabilire la responsabilità per l'IVA senza esplicita base nazionale.

Massime di principio

  • Il rappresentante doganale indiretto è debitore dei dazi doganali per le merci che dichiara, ma non diventa automaticamente debitore dell'IVA all'importazione per il solo fatto di presentare la dichiarazione in dogana.
  • L'art. 201 della direttiva IVA dà agli Stati membri la discrezionalità di designare i debitori dell'IVA all'importazione; tuttavia, qualsiasi estensione della responsabilità a soggetti diversi dall'importatore (es. rappresentante indiretto) deve risultare da norme nazionali chiare, precise ed inequivocabili.
  • Le norme del codice doganale (es. art. 77(3), art. 84) devono essere interpretate come riferite all'obbligazione doganale (dazi); non possono, da sole, costituire base per la responsabilità relativa a tributi di diritto interno come l'IVA.
  • Il principio della certezza del diritto richiede che le disposizioni nazionali che impongono oneri patrimoniali o responsabilità solidali siano formulate con chiarezza, in particolare quando possono avere effetti sfavorevoli sui privati.
  • In situazioni analoghe è opportuno che il rappresentante doganale tuteli la propria posizione contrattuale e procedurale (es. mandate chiare, garanzie, clausole di rivalsa, verifiche sullo status dell'importatore) e che i giudici nazionali verifichino la sussistenza di norme interne che possano legittimare una responsabilità per l'IVA.
  • Se uno Stato membro intende rendere il rappresentante doganale indiretto responsabile dell'IVA, la norma nazionale deve espressamente e inequivocabilmente prevederlo; in mancanza, la responsabilità non può essere imposta sulla base del solo diritto doganale dell'Unione.

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