Sentenza del 12/05/2022 n. 2149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notifica cartella di pagamento - Prescrizione del credito - Mancanza di successivi atti esecutivi - Interesse ad agire - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva la prescrizione del credito tributario intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento e chiedeva l'accertamento giudiziale dell'estinzione del credito
La decisione
il giudice ha ritenuto che, in assenza di successivi atti esecutivi posti in essere dall'ente creditore, al contribuente mancava l'interesse ad agire; l'accertamento giudiziale della prescrizione non è stato considerato l'unico strumento per ottenere l'eliminazione della pretesa impositiva, dovendosi preferire il rimedio amministrativo dell'autotutela (sgravio). La domanda è stata quindi dichiarata inammissibile o respinta per difetto di interesse a procedere, conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità
Norme richiamate
c.c., art. 2946
richiamata in quanto disciplina la prescrizione ordinaria dei diritti; la Corte lo utilizza per valutare quando il credito tributario si è estinto per prescrizione e le sue conseguenze sul diritto dell'ente a esigere il credito
c.p.c., art. 100
richiamato in funzione processuale per i criteri relativi all'interesse ad agire e alla necessità che la domanda giudiziale abbia efficacia eliminativa della pretesa; utilizzato per motivare la mancanza di interesse in assenza di atti esecutivi
Cass. sez. unite, n. 15604/2020
giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la mera prescrizione sopravvenuta, senza iniziative esecutive, non legittima automaticamente l'azione giudiziale del contribuente per ottenere l'annullamento della cartella
Cass. n. 22946/2016
ulteriore precedente che sostiene la mancanza di interesse ad agire del contribuente quando il credito si è estinto per prescrizione ma non sono stati effettuati atti esecutivi, invitando ad utilizzare il rimedio amministrativo dell'autotutela
Massime di principio
- Se la prescrizione del credito tributario matura dopo la notifica della cartella ma non sono stati effettuati successivi atti esecutivi (pignoramento, iscrizione ipotecaria, ecc.), il contribuente può essere privo di interesse ad agire giudizialmente per far dichiarare l'estinzione del credito.
- In tali casi il rimedio appropriato è l'istanza amministrativa di sgravio/autotutela rivolta all'Amministrazione finanziaria; il ricorso giudiziale risulta generalmente inammissibile o destinato a essere respinto per difetto di interesse.
- L'interesse ad agire sussiste se sussistono concreti atti esecutivi o misure cautelari che incidono effettivamente sulla posizione patrimoniale del contribuente; in presenza di tali atti, il giudice può intervenire per tutelare il contribuente.
- È importante verificare i termini e gli eventi che determinano l'interruzione o la sospensione della prescrizione (es. atti interruttivi compiuti dall'ente) e documentare l'assenza di iniziative esecutive per valutare se ricorre l'interesse ad agire.
- Prima di promuovere un giudizio, il contribuente dovrebbe esperire il rimedio amministrativo (istanza di sgravio) e acquisire eventuali risposte o atti dell'Amministrazione, perché l'esistenza di iniziative amministrative o esecutive cambia la valutazione dell'interesse ad agire.
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