Sentenza del 12/05/2022 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - Principio di alternatività Iva/Registro - Operazioniesenti - Avviso di liquidazione - Tassazione in misura fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di liquidazione per la registrazione di un decreto ingiuntivo, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale (3% sulla condanna) e una maggiorazione per l'atto enunciato. La società ha contestato che tale tassazione viola il principio di alternatività IVA/Registro: la cessione/negoziazione del credito è operazione soggetta a IVA (anche se in regime di esenzione ex art. 10 DPR 633/1972), per cui, secondo il principio di alternatività, sull'atto deve applicarsi la tassazione in misura fissa e non la proporzionale. È stata inoltre dedotta carenza motivazionale e censurata la tassazione dell'atto enunciato.
La decisione
La Commissione Regionale ha ritenuto applicabile il principio di alternatività IVA/Registro anche alle operazioni soggette a IVA ma assoggettate a esenzione (come la negoziazione dei crediti), richiamando la giurisprudenza della Cassazione; perciò ha disposto che la somma capitale riportata nel titolo debba essere tassata in misura fissa e non proporzionale. Ha altresì confermato la tassazione dell'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 DPR 131/1986. In ultimo ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 40
Principio di alternatività IVA/Registro: se un'operazione è soggetta ad IVA (anche se in regime di esenzione), l'atto relativo deve essere assoggettato alla registrazione in misura fissa e non alla imposta proporzionale.
D.P.R. n. 131/1986, art. 22
Disciplina la tassazione degli atti enunciati nel titolo: l'atto enunciato richiede una specifica tassazione (nella fattispecie è stata confermata la tassazione fissa sull'atto enunciato).
D.P.R. n. 633/1972, art. 10
Prevede le esenzioni IVA applicabili ad alcune operazioni finanziarie; la sentenza interpreta che l'esenzione non esclude la soggettività alla disciplina IVA ai fini dell'alternatività con l'imposta di registro.
Cass. civ., sent. n. 9403/2007
Giurisprudenza richiamata per affermare che cessioni e prestazioni possono essere considerate soggette a IVA anche se l'imposta non risulta dovuta, con conseguente applicazione del principio di alternatività.
Cass. civ., sent. n. 16557/2017
Conferma il principio che l'alternatività IVA/registro si applica anche alle operazioni finanziarie ed esenti, incidendo sulla scelta tra imposta proporzionale e fissa.
Cass. civ., sent. n. 17276/2017
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'applicabilità del principio di alternatività anche alle negoziazioni di crediti e operazioni finanziarie esenti.
Massime di principio
- Il principio di alternatività IVA/Registro (art. 40 DPR 131/1986) si applica anche quando l'operazione è assoggettata a esenzione IVA: in tali casi la registrazione dell'atto va tassata in misura fissa anziché proporzionale.
- Le operazioni di negoziazione/cessione di crediti, benché esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972, devono essere considerate rilevanti ai fini dell'alternatività e possono determinare la tassazione fissa del titolo che ne enuncia gli effetti (es. decreto ingiuntivo).
- L'atto enunciato nel titolo (il negozio sottostante richiamato nel decreto) può conservare autonomia fiscale e richiedere tassazione specifica ai sensi dell'art. 22 DPR 131/1986; è necessario valutare le parti e i contenuti del titolo per stabilire l'applicazione della tassa fissa.
- La motivazione dell'avviso di liquidazione è adeguata se indica le imposte applicate e i presupposti normativi; non sempre è necessaria una esposizione analitica più ampia purché siano desumibili le ragioni dell'imposizione.
- Per il contribuente che intenda contestare, è utile dimostrare il contenuto contrattuale e la qualità soggettiva delle parti (es. cessionario divenuto parte del rapporto) per provare che l'atto rientra nelle operazioni soggette all'alternatività.
- In caso di soccombenza parziale tra le parti, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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