Sentenza del 12/05/2022 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposta di registro agevolata per il trasferimento di immobili di interesse storico paesaggistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni per recupero di maggiore imposta di registro: il contribuente aveva registrato l'acquisto di un terreno per 120.000 euro chiedendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 3% prevista per i beni di interesse paesaggistico; l'ufficio aveva invece applicato l'aliquota ordinaria del 7 ritenendo non integrato il requisito della dichiarazione di notevole interesse pubblico o la necessaria pubblicità nei Registri immobiliari.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto che il terreno risulti integralmente ricompreso nel Parco Naturale Regionale istituito con L.R. n.30/2006 e che tale circostanza, secondo l'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e la prassi dell'Agenzia (circ. n.60/2007 e ris. n.60/E), integri il requisito della rilevanza paesaggistica che legittima l'aliquota agevolata del 3%. L'avviso di liquidazione e le sanzioni sono dichiarati illegittimi; spese di entrambi i gradi compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art.142
L'art.142 elenca, tra le aree comunque di interesse paesaggistico, i parchi e le riserve regionali/nazionali; pertanto l'inclusione di un bene in un parco istituito con legge regionale soddisfa, ope legis, il requisito della rilevanza paesaggistica utile all'agevolazione fiscale.
D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 - Tariffa Parte Prima, art.1 comma 4
Prevede l'aliquota agevolata del 3% per il trasferimento a titolo oneroso di beni di interesse storico, artistico, archeologico e paesaggistico quando sussistano i requisiti di legge; la sentenza riconosce operativa l'agevolazione per immobili inclusi nel parco regionale.
Circolare / Risoluzione Agenzia delle Entrate (circ. 23.03.2007 n.60/A e ris. 60/E)
Attribuiscono rilevanza interpretativa al Codice Urbani per definire il concetto di notevole interesse paesaggistico e confermano che gli elenchi normativi (es. art.142) sono riferimento per l'agevolazione; la Commissione si è uniformata a tale indirizzo.
Legge 6 dicembre 1991 n.394, art.37 comma 3
Richiamata nelle censure del ricorrente come norma relativa a beni di rilevante interesse paesaggistico; la Commissione ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione dell'art.142 e della legge regionale istitutiva del parco.
Giurisprudenza: Ord. Cassazione 24 agosto 2021 n.23411
Decisione di principio in fattispecie similare che viene richiamata a sostegno del criterio interpretativo secondo cui l'appartenenza a parco istituito per legge integra il requisito paesaggistico per l'agevolazione.
Massime di principio
- L'appartenenza di un immobile a un parco o riserva istituito per legge regionale o nazionale (art.142 D.Lgs. 42/2004) può soddisfare di per sé il requisito della rilevanza paesaggistica necessario per ottenere l'aliquota agevolata del 3% all'atto del trasferimento oneroso.
- La documentazione che attesta l'inclusione dell'immobile nel parco (es. certificato di destinazione urbanistica, legge regionale istitutiva) è prova determinante da allegare all'atto per ottenere l'agevolazione; la trascrizione nei registri immobiliari rafforza la posizione ma non è sempre condizione necessaria se il vincolo risulta dalla legge istitutiva.
- L'Ufficio può eccepire la mancata pubblicità nei registri, ma il contribuente può opporre la normativa primaria (art.142 Codice Urbani) e la prassi dell'Agenzia (circ./ris.) e la giurisprudenza a sostegno della qualificazione paesaggistica.
- In casi dubbiosi, è utile richiedere e allegare al rogito ogni atto amministrativo che dichiari o dimostri l'interesse paesaggistico (delibere, leggi regionali, certificazioni urbanistiche) e, se necessario, proporre ricorso contenzioso evidenziando art.142 e la prassi amministrativa.
- Le controversie si concentrano spesso sulla natura giuridica del vincolo e sulla sua pubblicità: la prassi amministrativa e la giurisprudenza recente tendono ad interpretare in senso favorevole al contribuente quando il bene è espressamente ricompreso in aree tutelate per legge.
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