Sentenza del 12/05/2022 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
I contributi dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi di previdenza integrativa costituiscono contribuzioni di natura strutturalmente previdenziale - Sussiste - Ad essi si applica l'art. 18 Legge n. 943 del 1978 Convenzione tra l'Italia e la Svizzera - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente M., residente in Svizzera, ha chiesto il rimborso di 38.083,47 euro trattenuti alla fonte dal Fondo di previdenza complementare PREVINDAI sull'importo di 222.878,18 euro corrispostogli nel 2016 a seguito del riscatto della sua posizione individuale. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che M. non dimostrava la residenza svizzera e che l'importo aveva natura di retribuzione differita (art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera) e non di prestazione previdenziale. In appello M. ha contestato la valutazione sulla sua residenza, l'eventuale beneficio di crediti d'imposta e la qualificazione della somma come reddito da lavoro anziché prestazione previdenziale.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto provata la residenza fiscale di M. in Svizzera (iscrizione AIRE, certificazione fiscale cantonale, abitazione e convivenza familiare, tassazione locale). Ha seguito la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Cass. Sez. U. n. 4684/2015) e ha qualificato l'importo erogato come prestazione di natura previdenziale; pertanto si applica l'art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera: le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili solo in quello Stato. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate è stata condannata a rimborsare la somma richiesta a M., detraendo eventuali crediti d'imposta di cui M. abbia già usufruito in dichiarazione; l'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali del doppio grado (compensi indicati nella sentenza).
Norme richiamate
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera (Legge n. 943 del 1978), art. 18
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 18 alla somma erogata dal fondo di previdenza integrativa perché tale somma è di natura previdenziale; pertanto, essendo il contribuente residente in Svizzera al momento dell'erogazione, l'importo è tassabile esclusivamente in Svizzera.
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera (Legge n. 943 del 1978), art. 15
L'amministrazione aveva invocato l'art. 15 (retribuzioni) sostenendo che l'importo fosse retribuzione differita. La Corte ha escluso questa qualificazione ritenendo prevalente la natura previdenziale della somma e quindi l'inapplicabilità dell'art. 15.
TUIR, art. 2 comma 2‑bis (D.P.R. n. 917/1986, modificato dalla L. n. 448/1998)
La norma introduce una presunzione relativa di residenza in Italia per cittadini cancellati dall'anagrafe e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata; grava sul contribuente la prova contraria. Nel caso di specie M. ha fornito documentazione idonea (AIRE, certificati svizzeri, abitazione, famiglia, tassazione locale) che ha superato la presunzione.
Giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite Cassazione e altre pronunce)
Cass. Sez. U. n. 4684/2015; Cass. n. 6347/2015; Cass. 4 aprile 2013 n. 8228; Cass. 14 giugno 2017 n. 14758; Cass. Sez. U. n. 6928/2018; Cass. Sez. U. n. 16084/2021; Corte Cost. n. 421/1995 e n. 178/2000
Le Sezioni Unite hanno consolidato il principio secondo cui i contributi dei datori di lavoro ai fondi di previdenza integrativa sono contribuzioni di natura strutturalmente previdenziale e non emolumenti retributivi; tale qualificazione è stata confermata in successive pronunce e costituisce il quadro interpretativo applicato nel caso.
Massime di principio
- I contributi dei datori di lavoro ai fondi di previdenza integrativa hanno natura strutturalmente previdenziale e, quando erogati in relazione a un cessato impiego a favore di un residente di uno Stato contraente, sono tassabili nello Stato di residenza ai sensi dell'art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera.
- Per ottenere rimborsi basati su convenzioni internazionali il contribuente straniero/trasferito all'estero deve provare la propria residenza fiscale nello Stato estero mediante documenti formali: iscrizione AIRE, certificati fiscali locali, proprietà e dimora abituale, prove di tassazione locale, composizione familiare, ecc.
- L'aver dichiarato in Italia l'importo e l'aver beneficiato di crediti d'imposta non preclude il diritto al rimborso: l'amministrazione può tuttavia detrarre dal rimborso eventuali crediti d'imposta effettivamente utilizzati dal contribuente.
- La qualificazione della natura dell'importo (previdenziale vs. retributiva) è decisiva per l'applicazione delle norme convenzionali: la giurisprudenza delle Sezioni Unite favorisce l'inquadramento come prestazione previdenziale quando manca nesso di corrispettività diretta e sussiste autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare.
- Il momento rilevante per l'applicazione della Convenzione è la residenza del percettore al momento dell'erogazione; la tassazione secondo la Convenzione non può essere esclusa con argomenti fondati solo sulla maturazione dell'importo in anni antecedenti al trasferimento di residenza.
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