Sentenza del 12/05/2022 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
In ipotesi di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti qualora l'Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi per sostenere l'affermazione secondo cui le fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente - Sussiste
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2015-2017 per ritenuta esterovestizione della società U. e emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti nei confronti della S. Srl; contestata la ricostruzione dell'Ufficio secondo cui la U. sarebbe stata fittiziamente interposta tra fornitori italiani e la S. Srl, nonché la mancata prova da parte dell'Amministrazione dell'inesistenza soggettiva e dell'omessa considerazione delle prove offerte dai ricorrenti
La decisione
La CTR Abruzzo ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate, avendo prodotto elementi (p.v.c. della G.d.F., rapporti proprietari, coincidenze di rappresentanza, flussi bancari, assenza di struttura operativa e palese antieconomicità delle operazioni) idonei a far ritenere l'esterovestizione e la fittizietà delle fatture, abbia spostato l'onere probatorio sul contribuente, che non ha fornito prove idonee a dimostrare la concreta attività commerciale all'estero della U. nè la reale consistenza delle prestazioni invo-cate; sono state condannate le spese del grado in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
Cass. sent. 31.3.2008 n. 8247
Principio secondo cui, se l'Amministrazione fornisce elementi sufficienti per ritenere fattizie le fatture, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni si sposta sul contribuente; il giudice deve valutare prima gli elementi dell'Ufficio e poi le prove del contribuente.
Cass. Sez. V 5/6/2015 n. 11661
Cass. Sez. V 5/6/2015 n. 11661
Specifica che, in caso di fatture ritenute soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare che le operazioni siano state poste in essere tra soggetti diversi, ma che se fornisce presunzioni valide la prova contraria grava sul contribuente.
TUIR art. 73 commi 5-bis e 5-ter
art. 73 c. 5-bis e 5-ter TUIR
Presunzione legale di residenza fiscale in Italia per società ed enti esteri in determinate condizioni; può essere utilizzata dall'Ufficio salvo prova contraria fornita dal contribuente.
TUIR art. 73 (criteri di residenza e direzione effettiva)
Criteri per determinare il domicilio, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'impresa ai fini fiscali; rilevanti per valutare l'effettiva direzione e gestione societaria.
D.Lgs. 74/2000 artt. 1 e 2
artt. 1 e 2 D.Lgs. 74/2000
Norme richiamate dal ricorrente (in tema di reati tributari e responsabilità), ma il giudice non ha ritenuto superare le presunzioni e le risultanze probatorie prodotte dall'Ufficio.
Codice Civile artt. 2697, 2727, 2729
artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
Richiamati in tema di onere della prova e mezzi di prova; il giudice ha applicato il principio per cui l'onere probatorio può spostarsi quando l'Amministrazione produce elementi idonei a fondare presunzioni.
D.Lgs. 546/1992 art. 56
Richiamato per la questione della mancata riproposizione in appello di talune eccezioni (presunta rinuncia); rilevante ai fini della validità delle questioni processuali riproposte.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione produce elementi concreti e coerenti (anche presuntivi) che rendono probabile la fittizietà delle fatture, l'onere di provare l'effettiva esistenza e consistenza delle operazioni contestate si sposta sul contribuente.
- Il giudice di merito deve valutare in primo luogo la capacità degli elementi addotti dall'Ufficio di inficiare la credibilità dei documenti contabili; successivamente deve esaminare le prove offerte dal contribuente per confutare la ricostruzione dell'Ufficio.
- Fattori valutabili dall'Amministrazione come indici di esterovestizione e interposizione fittizia: coincidenze nella titolarità o nella rappresentanza societaria, partecipazioni incrociate, unica clientela estera, flussi bancari circolari (trasferimenti all'estero e rientri), assenza di personale, magazzino e strutture operative, e palese antieconomicità delle operazioni.
- La presunzione di residenza fiscale ex art. 73 TUIR (comma 5-bis/5-ter) può essere legittimamente utilizzata dall'Ufficio, ma resta sempre possibile per il contribuente contrastarla mediante prove probanti della direzione effettiva all'estero.
- La mera produzione di documentazione formale estera non è sufficiente se non corroborata da elementi che dimostrino una concreta e stabile organizzazione economica e gestionale nel paese estero.
- Nei casi di contestazione della realtà delle prestazioni, il contribuente deve documentare specificamente la natura e la consistenza delle attività prestate (personale, magazzino, ordini, contratti, movimentazioni fisiche) e giustificare economicamente le operazioni apparentemente antieconomiche.
- Le risultanze di verifiche fiscali (p.v.c. della Guardia di Finanza) e gli accertamenti bancari hanno forte valore indiziario se offrono una ricostruzione coerente e contraddistinta da più elementi convergenti.
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