Cassazione Penale, Sentenza n. 50044/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato in parte la richiesta di dissequestro di monili e orologi, deducendo carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 321, comma 3, c.p.p., per avere il Tribunale impropriamente attribuito l'onere probatorio al terzo chiedente la restituzione (la Sig.ra Chiavini). Si contestava che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente le dichiarazioni di testi (in particolare Fabrizio Trequattrini e la Sig.ra Vroegindeweij) e le allegazioni relative alla provvista e alla provenienza familiare dei beni (acquisti da parte dei genitori o antecedenti al matrimonio), nonché l'erronea presunzione della disponibilità economica esclusiva del marito imputato Trentavizi Paolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il rimprovero formulato dalla difesa consistesse in un vizio di motivazione (contestazione dell'apprezzamento delle prove e della valutazione della disponibilità economica) e non in una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il sindacato in cassazione su provvedimenti cautelari reali è limitato a profili di violazione di legge o a vizi motivazionali così gravi da costituire carenza assoluta di motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00, oltre al pagamento delle spese del procedimento
Norme richiamate
Consente il sindacato di legittimità contro provvedimenti cautelari reali soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge; non è possibile con tale rimedio impugnare in generale apprezzamenti di fatto o vizi di motivazione che non costituiscano violazione di legge
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente come riferita alla disciplina del provvedimento cautelare e della relativa motivazione; la Corte ha però ritenuto che la censura proposta fosse sostanzialmente un'apprezzamento critico della motivazione del Tribunale e non una violazione di legge formale deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 325
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'illogicità manifesta della motivazione è sindacabile in cassazione solo mediante il specifico motivo previsto dall'art. 605, lett. e), e non generico con l'art. 325
Prevede che la parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è limitato: può rilevare violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da configurare mancanza assoluta di motivazione; non è idoneo a sindacare semplici critiche alla valutazione delle prove
- Se si censura la motivazione come illogica o contraddittoria, occorre proporre il relativo motivo specifico previsto dall'art. 605 c.p.p.; formulare la censura come mera violazione dell'art. 325 può determinare l'inammissibilità
- Nelle richieste di dissequestro avanzate da terzi, è essenziale documentare in modo chiaro e specifico la titolarità o la provenienza dei beni (prova documentale, tracciabilità dei pagamenti, atti di liberalità o di successione, data di acquisto rispetto al matrimonio, dichiarazioni precise di testimoni): allegazioni generiche o contestazioni basate solo su valutazioni possono non risultare sufficienti in sede di sindacato giudiziario
- Quando i beni sono rinvenuti nell'abitazione familiare e mancano intestazioni formali, sussiste il rischio che il giudice ritenga la disponibilità condivisa; il terzo che rivendica titolarità deve quindi fornire elementi che consentano di distinguere l'effettiva titolarità (es. documenti di acquisto intestati, bonifici, ricevute, dichiarazioni coerenti e dettagliate)
- Attenzione alle conseguenze processuali ed economiche: un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare con cura l'ammissibilità e la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione
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