Cassazione Penale, Sentenza n. 33833/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che l'ha ritenuta responsabile, in concorso con altri, del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in qualità di amministratore di fatto della Stefan s.r.l. e di consigliere della capogruppo All Market s.r.l. I motivi di ricorso sono due, entrambi relativi al vizio di motivazione: (1) presunta contraddittorietà/illogicità nel ritenere contestualmente la Videtta amministratore di fatto e, in alternativa, concorrente esterno senza indicare il contributo causale specifico; (2) presunta motivazione illogica/contraddittoria nell'escludere la sospensione condizionale della pena, non avendo valutato adeguatamente elementi favorevoli quali l'incensuratezza, la risalenza delle condotte e la situazione socio-familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia considerato la ricorrente contemporaneamente amministratore di fatto e concorrente esterno, ma abbia spiegato che, ove gli elementi non fossero sufficienti per provare funzioni gestorie, gli stessi risultano comunque significativi di partecipazione a titolo di concorso esterno. La decisione di merito si è fondata su fatti concreti: procura institoria con ampi poteri per un periodo prolungato; partecipazione al ritiro e consegna di buste contenenti incassi in nero con consapevolezza della natura degli incassi; costituzione di una nuova società (Magazzini Idea s.r.l.) con il 98% del capitale detenuto dalla ricorrente, finanziata con proventi derivanti dagli incassi in nero. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti; la Corte d'appello ha motivatamente escluso la sospensione condizionale della pena per la particolare gravità e la prolungata e consapevole reiterazione delle condotte distrattive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 3, 10-bis e 10-ter, d.lgs. n. 74/2000
Sono le disposizioni relative ai reati fiscali e tributari; nella fattispecie la Corte d'appello ha assolto la ricorrente dai reati fiscali richiamati (per non aver commesso il fatto), quindi tali norme sono richiamate ma non applicate per la condanna principale.
Elenca i criteri che il giudice deve valutare per la concessione delle attenuanti e dei benefici (fra cui la sospensione condizionale della pena). La Corte ha ritenuto legittimo concentrarsi sui criteri ritenuti prevalenti (gravità e reiterazione), senza dover esaminare tutti gli elementi elencati.
Richiama i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione alla sospensione condizionale; la Corte ha applicato detta disciplina nel valutare l'ostatività del beneficio in presenza di condotte gravi e ripetute.
Massime di principio
- Un giudice non è obbligato a menzionare tutti i fattori dell'art. 133 c.p.; può limitarsi a quelli ritenuti prevalenti, purché la motivazione spieghi perché tali fattori precludono il beneficio.
- Non è necessario che la stessa qualifica (es. amministratore di fatto) sia provata in tutti i suoi aspetti se gli stessi elementi probatori possono legittimare, alternativamente, una responsabilità quale concorrente esterno; il giudice può motivare l'alternativa in funzione del quadro probatorio.
- La costituzione di una nuova impresa con lo stesso oggetto sociale e l'utilizzo di risorse provenienti da incassi occultati costituiscono indizi forti di condotta fraudolenta e possono essere valorizzati ai fini della responsabilità penale per bancarotta.
- La presenza di atti concreti di gestione (procura institoria, ritiro di incassi, uso dei proventi) rafforza la valutazione di partecipazione attiva anche quando la titolarità formale di poteri gestori sia contestata.
- Per chiedere benefici come la sospensione condizionale della pena è utile documentare in modo specifico la non ripetitività, la non gravità e la scansione temporale delle condotte; tuttavia, se le condotte sono state ripetute e consapevoli, tali elementi possono prevalere e rendere il beneficio non concedibile.
- In situazioni analoghe è importante provare la mancanza di contribuzione causale al risultato distrattivo (specificando ruoli e attività quotidiane) nonché l'assenza di vantaggi patrimoniali derivanti dalla condotta.
Testo integrale
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