Cassazione Penale, Sentenza n. 34736/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze e ha determinato un aumento di pena: il ricorrente ha contestato la corretta individuazione della pena di riferimento per il reato unificato in continuazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto della diminuente per il tentativo e quindi avrebbe assunto una pena di base errata (più alta), determinando un aumento per continuazione superiore a quello dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non sussistano violazioni di legge o vizi di motivazione: il giudice dell'esecuzione ha effettivamente determinato un aumento per continuazione inferiore rispetto a quanto contestato dal ricorrente (l'aumento effettivo è stato di otto mesi, non di un anno e due mesi), e il riferimento nella motivazione alla pena per il delitto consumato non ha inciso sulla corretta determinazione della pena nella parte dispositiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sede di primo giudice era stata riconosciuta la continuazione fra le sentenze del 15/12/2020 (confermata in appello) e del 16/02/2022 (confermata in appello); il Tribunale aveva riportato un aumento sul primo reato di 1 anno e 2 mesi e €100, con pena complessiva finale ridotta per le diminuzioni di rito a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed €400 di multa.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio relativo all'aumento per il delitto più grave ai fini della continuazione (art. 81 c.p.) e la modalità di applicazione delle riduzioni (circostanze attenuanti e aumento ex articolo 81) prima dell'eventuale diminuzione per il rito abbreviato
riduzione per il rito abbreviato
La diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato va applicata in combinazione con le altre operazioni di determinazione della pena (attenuanti, aumento per continuazione): conta la pena effettivamente determinata in sede di cognizione dopo le riduzioni sostanziali, e il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto nella determinazione dell'aumento per continuazione
Massime di principio
- In tema di continuazione il parametro per calcolare l'aumento è la pena concretamente inflitta in sede di cognizione, tenendo conto delle riduzioni applicate (compresa la diminuzione per il tentativo) e delle ulteriori riduzioni per il rito; errori meramente descrittivi nella motivazione non vanno a falsare la parte dispositiva se il calcolo concreto è corretto
- Chi impugna deve dimostrare un effettivo errore nel calcolo della pena complessiva o nella misura dell'aumento per continuazione: osservazioni sulla presenza di una «dichiarazione» imprecisa in motivazione non sono sufficienti se la determinazione finale è coerente e matematica
- La Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza giuridica e aritmetica del calcolo del giudice dell'esecuzione; in assenza di violazione di legge o di evidente errore di computo, il rigetto dell'istanza di chi contesta il calcolo è probabile
- La riduzione per il rito abbreviato si applica dopo aver determinato la pena di base (tenendo conto delle attenuanti e degli aumenti per continuazione); occorre chiarezza nella motivazione sul punto, ma la correttezza del risultato pratico prevale su formulazioni contorte
- Se nella motivazione compare un riferimento alla pena per il reato consumato anziché a quella effettivamente inflitta per il tentativo, l'interesse pratico è valutato sul valore effettivo della pena disposta: il vizio formale va precisato e dimostrato come idoneo a incidere sul calcolo concreto per essere rilevante
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