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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20881/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 365 ss. c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nel dispositivo era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Dalla stessa precedente impugnazione risultava infatti che il difensore del consorzio aveva espressamente chiesto la distrazione delle spese di tutti i gradi di giudizio dichiarandosi antistatario. La censura non riguardava il merito della decisione ma una mera omissione materiale del comando finale, emendabile mediante il procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha emendato il dispositivo della precedente ordinanza n. 28066/2024, inserendo la clausola di distrazione delle somme liquidate in favore del consorzio per le spese dei giudizi di merito e di cassazione al difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio per cui in tale procedimento non è configurabile soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e si applica pure alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come base processuale del ricorso introduttivo, unitamente alla disciplina della correzione dell'errore materiale.

  • art. 287 c.p.c.

    Indicato come norma del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 288 c.p.c.

    Indicato come norma del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    La procedura di correzione è ritenuta coerente con la disciplina della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione non è configurabile una situazione di soccombenza e quindi non si provvede alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non con i normali mezzi di impugnazione.
  • La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma semplice manifestazione accessoria da recepire nel comando del giudice.
  • Il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza processuale ai fini dell'art. 91 c.p.c., sicché non si liquidano spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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