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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21628/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ragusa che, pur avendo confermato l'assoluzione degli imputati dal delitto di minaccia, l'aveva condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dagli imputati nel giudizio di appello. Il ricorso denunciava un'erronea applicazione delle norme processuali, sostenendo che la condanna alle spese in favore degli imputati è statuibile solo se gli imputati abbiano formulato un'esplicita richiesta di rifusione delle spese, richiesta che nel verbale dell'udienza di appello del 31/05/2022 risulta invece assente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata unicamente nella parte che disponeva la condanna della parte civile al rimborso delle spese in favore degli imputati. La Corte ha motivato l'annullamento sulla base dell'assenza di una esplicita richiesta degli imputati per la rifusione delle spese sostenute nel grado di appello, richiamando una lettura coordinata degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., e la propria giurisprudenza conforme. Le restanti statuizioni (in particolare la conferma dell'assoluzione) sono rimaste impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

    La condanna alle spese è correlata alla procedura dell'appello; in combinato con l'art. 592, comma 4, impone che la rifusione delle spese sostenute dalla controparte nel grado sia disposta solo se la controparte abbia fatto esplicita richiesta

  • art. 592, comma 4, cod. proc. pen.

    Conferma il principio che la condanna al rimborso delle spese del grado richiede l'istanza della parte che chiede la rifusione; la Corte ha operato una lettura unitaria con l'art. 541, comma 2

  • Sez. 2, n. 20485, del 11/02/2011 (Previti)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la condanna della parte civile appellante e soccombente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato è possibile solo in presenza dell'esplicita richiesta dell'imputato per la rifusione

  • Sez. 5, Sent. n. 28709 del 29/04/2015

    Precedente conforme che afferma l'illegittimità di una decisione di condanna della parte civile al rimborso delle spese del grado in assenza di una esplicita richiesta dell'imputato

Massime di principio

  • La corte non può condannare una parte al rimborso delle spese di grado in assenza di una esplicita e documentata richiesta della controparte: l'istanza della parte è requisito per la statuizione
  • In sede di appello, se il verbale d'udienza non registra una richiesta di rifusione delle spese da parte dell'imputato, qualsiasi statuizione del giudice che imponga tale rimborso è annullabile per violazione di norme processuali
  • Il rimedio della Corte di Cassazione è spesso l'annullamento senza rinvio limitato alla parte viziata della decisione (qui: la condanna alle spese), quando l'errore è circoscritto a quella statuizione
  • Per ottenere la rifusione delle spese in appello, la parte interessata deve porre in modo chiaro e formale la relativa istanza e farla risultare nel verbale d'udienza; la mancanza di tale richiesta espone la parte alla perdita del diritto alle spese
  • Difensori e parti civili dovrebbero vigilare sul contenuto del verbale d'udienza: l'assenza di una richiesta avversaria alle spese rappresenta un valido argomento di gravame in Cassazione per la parte che venga comunque condannata

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