Cassazione Penale, Sentenza n. 14797/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida del trattenimento disposta dal Giudice di Pace, denunciando mera apparente motivazione del provvedimento (assenza di una autonoma argomentazione del Giudice). In sede di convalida la difesa aveva solamente prospettato la possibilità di impugnare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, senza contestare i fatti posti a base del trattenimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione "per relationem" operata dal Giudice di Pace, che ha richiamato ed adottato le ragioni espresse nel provvedimento del Questore di Frosinone, il quale conteneva una motivazione compiuta (richiamo ad un provvedimento di espulsione del 2021 con termine per la partenza volontaria, inadempimento e rischio di fuga). La Corte ha aggiunto che la motivazione per relationem è valida se sussistono i parametri indicati dalla giurisprudenza (congruità della motivazione richiamata, conoscenza effettiva da parte del giudice del contenuto e conoscibilità dell'atto dal destinatario). Poiché la difesa non aveva contestato le ragioni fattuali del trattenimento e si era limitata a censurare la forma della motivazione, il rigetto è stato confermato; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
presente nel provvedimento di convalida del Giudice di Pace
Norma che disciplina il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio; è stata richiamata come fondamento giuridico del trattenimento convalidato
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Sentenza "Primavera", Rv. 216664 - 01)
criteri per la legittimità della motivazione "per relationem"
La Corte ha richiamato i tre parametri della giurisprudenza "Primavera": 1) il provvedimento richiamato deve contenere motivazione congrua rispetto all'esigenza di giustificazione; 2) il giudice deve dimostrare di avere cognizione sostanziale delle ragioni richiamate; 3) l'atto richiamato deve essere conoscibile o ostensibile al destinatario al fine di garantire il diritto di critica e impugnazione
Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025
richiamata nel provvedimento per affermare la generale ammissibilità della motivazione per relationem
Giurisprudenza recente richiamata per confermare che la motivazione per relationem è consentita anche in materia di convalida del trattenimento, purché siano rispettati i parametri giurisprudenziali
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è ammissibile se il provvedimento richiamato è compiutamente motivato, è conosciuto dal destinatario e il giudice dimostra di averne considerato il contenuto sostanziale
- Una censura generica di "mancanza di motivazione" è insufficiente: il ricorrente deve indicare in concreto quali ragioni del provvedimento risultino carenti o contraddittorie
- Se il trattenimento si fonda su precedenti provvedimenti di espulsione e su fatti non contestati (p.es. inadempimento del termine per la partenza e rischio di fuga), la convalida trova solida base e difficilmente potrà essere annullata per mera forma
- Per contestare efficacemente una convalida fondata per relationem è necessario dimostrare che l'atto richiamato non è conoscibile dal destinatario, non fornisce adeguata motivazione, oppure che il giudice non ha realmente preso in considerazione le ragioni ivi esposte
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; pertanto è rilevante valutare preventivamente la fondatezza delle censure processuali avanzate
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