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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03468/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La imputata era stata condannata in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per il solo delitto di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, con riqualificazione dell'originaria imputazione, mentre era stata assolta dal diverso addebito di furto aggravato per non aver commesso il fatto. In cassazione ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la sentenza di appello fosse affetta da difetto di motivazione, perché fondata su formule prestampate, affermazioni apodittiche e motivazione incompleta, e quindi non avesse assolto l'onere motivazionale sulla decisione confermativa e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse estraneo ai motivi di appello, poiché in secondo grado erano state dedotte solo doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità e proporzionalità della pena, mentre la questione della responsabilità non era stata specificamente devoluta. Inoltre, la censura è stata giudicata generica e priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    disposizione sostanziale applicata per la riqualificazione del fatto in detenzione di stupefacenti di lieve entità a fini di spaccio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma la censura deve essere specifica e riferita a questioni effettivamente devolute in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di doverosa verifica, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità in via generica e sganciata dai motivi di gravame.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    concorre a fondare il principio per cui non possono proporsi in cassazione questioni non dedotte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    è richiamato nel principio di preclusione alle questioni nuove in cassazione non prospettate con l'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il presupposto soggettivo della condanna pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di colpa non scusabile.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non prospettate con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili nel giudizio di merito.
  • La censura di difetto di motivazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione astratta e generica, senza specifici riferimenti alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza di appello presuppone che il tema sia stato effettivamente devoluto al giudice di secondo grado, non potendo la Corte supplire a una mancata impugnazione sul punto.
  • La mancanza di specificità del ricorso, per assenza di puntuale indicazione delle ragioni di censura e dei fatti rilevanti, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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