Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08193/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché privo di specificità e non idoneo a confutare la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato si deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che la censura è generica e indeterminata: nonostante la motivazione della sentenza impugnata sia ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indica quali specifici elementi di fatto o passaggi argomentativi sarebbero errati, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La difesa invocava la mancata applicazione dell'obbligo del giudice di rilevare immediatamente una causa di non punibilità o di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è ritenuto generico.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto agli elementi posti a base della censura: non è sufficiente evocare vizi di motivazione o violazioni di legge in modo astratto.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non supera il vaglio di ammissibilità se non individua in modo puntuale gli elementi processuali e fattuali che renderebbero evidente una causa di proscioglimento o non punibilità.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente, la doglianza che non confuti specificamente i passaggi decisivi è inammissibile per genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.