Ordinanza n. 144/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione n. 1088/2025 del 16/12/2025 – n. det. set 122/2025 del 16/12/2025, del Comune di Camerota di “aggiudicazione definitiva” alla società controinteressata nell’ambito della procedura paraconsorsuale avente ad oggetto il rilascio di una concessione demaniale marittima, cfr. Avviso BURC n.31/2018 – Porto di Camerota – Istanza di rinnovo di concessione demaniale marittima; del titolo concessorio eventualmente rilasciato alla controinteressata; della Determinazione RCG n.236/2025 del 25.3.2025 del Comune di Camerota di “aggiudicazione provvisoria” alla società controinteressata nell’ambito della medesima procedura paraconsorsuale; dell’atto di “convocazione della seduta della Commissione di gara”, avvenuta con Avviso prot. 5686 del 10.3.2025 del Comune di Camerota, e dei relativi verbali, in specie il verbale n. prot. 7225/2025 del 25.3.2025; dell’atto di “nomina della Commissione di gara”, avvenuta con n. DetSet 21/2025 del 28.2.2025 del Comune di Camerota, e dei relativi verbali; ove e per quanto occorra della Deliberazione di G.C. del Comune di Camerota n.31/2025 del Comune di Camerota, di indirizzo; ove e per quanto occorra del verbale di consegna prot. 7350 del 6.4.2022, col quale la Regione Campania ha proceduto alla consegna del plico contenente la documentazione relativa alla prefata procedura paraconcorsuale, nonché del Verbale di consegna prot. AR2021.0000057 del 7.12.2021 col quale si sono consegnati al medesimo Comune di Camerota gli atti relativi alle concessioni del demanio marittimo; in ogni caso di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati, se del caso anche non conosciuti, ivi compresa l’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata alla controinteressata; con dichiarazione - previo accertamento - di invalidamento della procedura per gli atti successivi alla formazione della lex specialis, e quindi con condanna del Comune di Camerota alla riapertura dei termini per la proposizione delle offerte tecniche ed economiche in favore dei concorrenti per l’assegnazione dell’area demaniale in oggetto. in subordine, con accertamento e dichiarazione di invalidamento dell’intera procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della procedura paraconcorsuale per il rilascio di una concessione demaniale marittima, nonché gli atti della commissione di gara e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha aggiudicato in via provvisoria e definitiva a una società controinteressata una procedura paraconcorsuale relativa al rilascio di una concessione demaniale marittima nel Porto di Camerota. Sono stati inoltre impugnati la nomina e la convocazione della commissione, i relativi verbali, gli atti di indirizzo comunali, i verbali di consegna della documentazione e, ove esistente, il titolo concessorio rilasciato alla controinteressata. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l’invalidamento della procedura successiva alla formazione della lex specialis, con riapertura dei termini per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche; in subordine, l’invalidamento dell’intera procedura. Dall’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito e non ha sospeso gli atti impugnati. Considerata la comparazione degli interessi, ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre rilevato che la natura delle questioni sollevate richiede una disamina nella sede di merito. È stata fissata per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’1 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Quando la controversia richiede una disamina nella sede di merito e la tutela degli interessi può essere assicurata dalla sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito senza concedere la sospensione cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere sufficiente, ai fini della tutela della parte ricorrente, la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva, quando la comparazione degli interessi e la natura delle questioni rendano appropriata la definizione ravvicinata della controversia.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la fondatezza delle censure né comporta l’annullamento o la sospensione degli atti impugnati; la decisione sulle domande sostanziali resta demandata al giudizio di merito.
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