Cassazione Penale, Ordinanza n. 33012/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito le censure relative al diniego dell'affidamento in prova. Ha qualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, competente a decidere sull'opposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 6 marzo 2026 con cui il Magistrato relatore designato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p., aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare. L'impugnazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della misura alternativa più ampia. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato era un'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p. e che, contro tale provvedimento, è esperibile l'opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Applicando il principio di conservazione degli atti giuridici, il favor impugnationis e l'art. 568, comma 5, c.p.p., la Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come opposizione.
Norme richiamate
"In tema di misure alternative alla detenzione, avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi al tribunale di sorveglianza"
L'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza è impugnabile mediante opposizione davanti al tribunale di sorveglianza.
"L'impugnazione è determinata dalla legge"
Quando l'impugnazione è proposta con una forma o una qualificazione non corretta, deve essere riqualificata secondo il mezzo effettivamente previsto dalla legge, ove l'atto ne possieda i requisiti sostanziali.
Il provvedimento dispone, in caso di diffusione, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p. è esperibile opposizione davanti al tribunale di sorveglianza, non ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un'ordinanza di applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza deve essere riqualificato come opposizione, se proposto entro il termine previsto per l'impugnazione e se ne ricorrono i requisiti sostanziali, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
- Quando un'impugnazione è proposta con una qualificazione giuridica errata ma risulta individuabile il mezzo previsto dalla legge, il giudice deve procedere alla riqualificazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente.
Come è indicizzato
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