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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02889/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per i reati indicati nella sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso investivano, in particolare, il giudizio di responsabilità per il reato di rapina e la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, nonché la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in parte la mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, mirassero a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, le ha giudicate genericamente formulate e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della rapina oggetto della condanna impugnata.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del danneggiamento contestato nella sentenza impugnata.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale contestata nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, perché tali valutazioni appartengono al merito.
  • La genericità del ricorso, specie quando le doglianze non si misurano con le argomentazioni della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaDanneggiamentoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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