Cassazione Penale, Ordinanza n. 13390/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio cartolare, aveva dichiarato estinto il reato contestato al capo b) e rideterminato la pena con riferimento al delitto contestato al capo a). Il ricorso per cassazione è stato affidato a un unico motivo, con cui si deduceva la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello era stata depositata entro il termine di quaranta giorni e, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro quarantacinque giorni dal deposito della motivazione; il ricorso è invece stato presentato oltre tale termine. La Corte ha inoltre osservato che, nel procedimento camerale non partecipato in appello e in assenza di tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., l'imputato non può beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto per il giudicato in assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta oltre il termine di quaranta giorni decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di appello. Ha escluso l'applicabilità dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, poiché il giudizio di appello era stato celebrato con procedimento camerale non partecipato e non risultava presentata tempestiva istanza di partecipazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma richiamata solo per individuare il delitto oggetto della rideterminazione della pena in appello; non è oggetto di contestazione di legittimità nel merito.
art. 55, comma 9, D.l.vo 213/07
Norma richiamata per il capo b) dichiarato estinto dalla Corte di appello; non incide sulla decisione di legittimità, che si fonda sulla tardività del ricorso.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quaranta giorni per proporre impugnazione quando la motivazione della sentenza è depositata nei termini; la Corte lo applica per ritenere tardivo il ricorso.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione nei casi di giudicato in assenza; la Corte ne esclude l'applicazione nel procedimento camerale non partecipato in assenza di tempestiva istanza di partecipazione.
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
È la disposizione che consente la richiesta di partecipazione al procedimento camerale; la mancata tempestiva istanza esclude il beneficio del termine aumentato.
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza di appello è depositata nel termine di legge, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine ordinario di quaranta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., decorrente dal deposito della motivazione.
- Nel procedimento di appello trattato con rito camerale non partecipato, l'imputato non può essere considerato 'giudicato in assenza' se non ha presentato tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.; in tal caso non opera l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione rende inammissibile il ricorso a prescindere dall'esame dei motivi dedotti nel merito, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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