Cassazione Civile, Ordinanza n. 28114/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di tre unità immobiliari adibite a struttura residenziale assistenziale per anziani. L'Ufficio aveva attribuito la categoria D/4 in luogo della categoria B/1 proposta in sede DOCFA dalla contribuente. La CTR aveva confermato il classamento in B/1 ritenendo che la struttura avesse prevalente funzione residenziale e non potesse essere equiparata a ospedali o case di cura, valorizzando la mancanza di monofunzionalità sanitaria e l'assimilazione a collegi, convitti, ricoveri e simili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva arbitrariamente escluso rilievo allo scopo di lucro, mentre la questione era centrale nelle difese dell'Ufficio; 2) violazione delle norme catastali invocate, deducendo che la struttura presentava caratteristiche oggettive e tipologiche tali da imporne la classificazione tra le categorie speciali, indipendentemente dalla natura dell'ente proprietario, dal pagamento di corrispettivi e dall'attività concretamente svolta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi. Ha riqualificato la doglianza formalmente formulata ex art. 112 c.p.c. come censura di violazione di legge sostanziale. Ha ritenuto che la decisione di merito non fosse coerente con i principi di legittimità in tema di classamento catastale delle RSA, perché si era concentrata sulla prevalente funzione residenziale della struttura e sulla mancanza di monofunzionalità sanitaria, senza verificare se le caratteristiche intrinseche e oggettive del complesso edilizio evidenziassero una destinazione speciale connessa a un'attività remunerativa in senso oggettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la questione potesse essere trattata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la doglianza è stata riqualificata come censura di violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
La censura inizialmente prospettata come vizio processuale è stata esaminata, in parte qua, come violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Il motivo formalmente ricondotto a tale norma è stato ritenuto improprio rispetto al contenuto effettivo della doglianza.
legge 11 agosto 1939, n. 1249, art. 10
Richiamata come norma catastale violata nella deduzione dell'Ufficio.
d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 6, 8 e 10
Richiamate come norme catastali sulla classificazione degli immobili.
d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, art. 8
Interpretato nel senso che la categoria D raggruppa immobili con destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di diversa destinazione se non mediante radicali trasformazioni.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano primariamente le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile, e non il solo uso concreto che ne venga fatto in un certo momento storico.
- Per gli immobili che, per struttura, rientrano in una categoria speciale, l'attività effettivamente svolta all'interno dell'immobile ha valore solo complementare o rafforzativo, ma non può sostituire l'accertamento delle caratteristiche intrinseche del bene.
- Né la natura pubblica o privata del proprietario né la sua eventuale finalità sociale sono di per sé decisive ai fini del classamento catastale.
- Il fine di lucro, quando previsto come criterio di classificazione, deve essere valutato in senso oggettivo, cioè come idoneità strutturale dell'immobile a remunerare i fattori produttivi, e non come mero profitto soggettivo del gestore.
- La qualificazione di una RSA non può fondarsi esclusivamente sulla prevalente funzione residenziale o sulla mancanza di monofunzionalità sanitaria; occorre verificare se l'organizzazione strutturale del complesso edilizio presenti i connotati propri della categoria speciale o, viceversa, di una categoria ordinaria.
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