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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02338/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Calabria. La Corte non esamina il merito della decisione impugnata, ma rileva un vizio preliminare dell'impugnazione: il ricorso risulta sottoscritto e presentato da un difensore non iscritto, al momento del deposito, nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, quindi privo del requisito formale richiesto a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza necessità di ulteriori formalità quando il vizio è immediatamente rilevabile.

  • art. 616 c.p.p.

    condannato ... al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  • Il requisito dell'abilitazione del difensore al patrocinio in Cassazione è un presupposto formale essenziale dell'impugnazione e la sua mancanza non consente l'esame del merito.
  • Quando il vizio di inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiararlo de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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