Cassazione Civile, Ordinanza n. 08395/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'Irpef relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, chiesto da un soggetto colpito dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, alla luce delle misure di sostegno previste dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso e aveva escluso la decadenza. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che il contribuente non fosse legittimato a chiedere il rimborso perché non aveva eseguito il versamento quale sostituto d'imposta; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sul fatto decisivo relativo alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso per difetto di specificità, rilevando che la ricorrente non aveva indicato quando e come la questione fosse stata introdotta nei precedenti gradi di merito e che, in assenza di una puntuale indicazione negli atti e nel silenzio della sentenza impugnata, la questione appariva proposta per la prima volta in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato un principio già consolidato, secondo cui, per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990, è legittimato a domandare il rimborso non solo il sostituto d'imposta che ha versato le imposte, ma anche il sostituito, quale diretto beneficiario della misura agevolativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
La disposizione è interpretata come norma di sostegno e agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, idonea a legittimare la richiesta di rimborso delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve indicare puntualmente dove e come la questione è stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- Una questione non chiaramente trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente documentata quanto alla sua introduzione nel giudizio di merito non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
- In tema di misure agevolative per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, la legittimazione a chiedere il rimborso spetta non solo al soggetto che ha materialmente versato le imposte, ma anche al percettore delle somme assoggettate a ritenuta, quale beneficiario diretto del provvedimento.
- La natura indennitaria o di sostegno della disciplina agevolativa rileva ai fini della lettura estensiva della legittimazione al rimborso in favore del soggetto colpito dall'evento calamitoso.
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