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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19873/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Un detenuto ha lamentato le modalità di esecuzione di una perquisizione ordinaria effettuata in istituto, deducendo che lo spostamento di oggetti dalla stanza e il loro appoggio sul letto avevano sporcato le lenzuola. Il Magistrato di sorveglianza ha emesso decreto di non doversi procedere sul reclamo; il Tribunale di sorveglianza ha poi ritenuto il reclamo non impugnabile perché non sussumibile nella categoria del reclamo giurisdizionale e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Nel ricorso si discuteva, in sostanza, se la doglianza sulle modalità di perquisizione potesse incidere su un diritto soggettivo del detenuto e se l’impugnazione proposta personalmente dall’interessato fosse ammissibile dopo le modifiche normative che richiedono la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riguardassero solo le modalità di esercizio di poteri rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, quindi non incidenti su diritti soggettivi del detenuto e perciò non impugnabili come reclamo giurisdizionale. Inoltre ha rilevato che l’impugnazione era stata proposta personalmente dal detenuto, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dopo la riforma del 2017. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La disciplina delle impugnazioni è richiamata per evidenziare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso personale non è ammissibile nei casi previsti dalla legge.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente può essere trattata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore abilitato per l'impugnazione in cassazione.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    È richiamata per il criterio della condanna alla Cassa delle ammende in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le doglianze relative alle modalità concrete di esecuzione di una perquisizione in ambito penitenziario non sono, di regola, idonee a fondare un reclamo giurisdizionale quando incidono solo sull'esercizio discrezionale di poteri amministrativi e non su un diritto soggettivo del detenuto.
  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione, la Corte può deciderlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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