Cassazione Penale, Ordinanza n. 03153/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28/02/2025. Dalla decisione non emerge la fattispecie sostanziale né il reato contestato; emerge solo che sono stati articolati cinque motivi, di cui i motivi n. 1, 2 e 4 riproponevano censure già sollevate in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. I motivi n. 3 e 5, invece, introducevano questioni non devolute al giudice di appello e quindi dedotte per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 2 e 4 perché meramente reiterativi delle doglianze di appello e privi della necessaria specificità, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi 3 e 5 perché riguardanti questioni non dedotte in appello e quindi non esaminabili per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo quanto al deposito della memoria nell'interesse del ricorrente.
Richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per il principio di specificità dei motivi di impugnazione: l'atto deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni poste a base del rigetto in secondo grado.
- L'impugnazione in cassazione deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura e devono misurarsi con la motivazione della decisione.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non devolute alla sua cognizione.
- La mancata devoluzione al giudice di appello di una questione processuale o sostanziale ne impedisce l'esame in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del relativo motivo.
Come è indicizzato
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