Cassazione Civile, Ordinanza n. 13410/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il procedimento di correzione degli errori materiali e ha disposto che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 32240/2024, la parola "ricorrente" fosse sostituita con "controricorrente" e che le parole "Agenzia delle Entrate" fossero sostituite con "Agenzia delle Entrate Riscossione". Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese, in considerazione della natura del procedimento di correzione degli errori materiali.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione contro una sentenza della giustizia tributaria regionale, cassandola e decidendo nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Successivamente la cancelleria ha rilevato un errore materiale nel dispositivo di quell'ordinanza, perché era stata indicata l'Agenzia delle Entrate invece dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. In sede di correzione la Corte ha rilevato anche un secondo errore materiale: nel dispositivo risultava condannata alle spese la parte ricorrente vittoriosa, anziché la parte controricorrente soccombente. Il procedimento riguarda quindi esclusivamente la correzione di questi errori materiali nel dispositivo della precedente decisione.
Norme richiamate
La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalla parte interessata ed essere rilevata d'ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto d'ufficio in qualsiasi tempo, senza necessità di un nuovo giudizio sul merito.
- Quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga con chiarezza l'esatta individuazione della parte vittoriosa e di quella soccombente, la correzione può riguardare sia l'indicazione della parte sia la conseguente statuizione sulle spese.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va effettuata una regolazione delle spese, poiché non è configurabile una vera e propria parte vittoriosa o soccombente.
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