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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06048/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, perché reiterative di questioni già esaminate dal provvedimento impugnato con motivazione logicamente e giuridicamente corretta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda l'impugnazione proposta dall'interessato contro l'ordinanza del tribunale che, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire dopo una condanna, aveva escluso la fungibilità ex art. 657 c.p.p. del periodo in cui egli era stato sottoposto a misura cautelare non detentiva consistente nell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne, oltre che all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 657 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che quel periodo dovesse essere computato in detrazione dalla pena. La Corte rileva però che il provvedimento impugnato aveva già spiegato in modo coerente che la permanenza domiciliare non era stata arbitraria né assimilabile agli arresti domiciliari, poiché limitata alle ore normalmente trascorse in casa per le ordinarie esigenze di vita; che l'obbligo di firma non incideva in modo apprezzabile sulla libertà personale; e che, anzi, l'insieme delle misure cautelari non detentive si era rivelato insufficiente, tanto da rendere necessario un successivo aggravamento in arresti domiciliari e poi in custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    Ai fini della detrazione della pena detentiva da eseguire, la misura cautelare dell'obbligo di dimora non è fungibile con la pena inflitta, salvo che la misura sia stata accompagnata da obblighi tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari, in particolare per un'imposizione arbitraria della permanenza domiciliare eccedente le ordinarie esigenze di vita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la fungibilità tra custodia cautelare e pena detentiva, ma ritenuta non applicabile alla misura dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare serale/notturna e obbligo di firma nei termini prospettati dal ricorrente.

Massime di principio

  • La misura cautelare dell'obbligo di dimora, anche se accompagnata da permanenza domiciliare in alcune fasce orarie, non è automaticamente equiparabile a una misura detentiva ai fini della detrazione ex art. 657 c.p.p.
  • L'equiparazione tra misura non detentiva e arresti domiciliari richiede che la permanenza in casa sia stata imposta in modo arbitrario e per un arco temporale tale da eccedere le ordinarie esigenze di vita e riposo; in mancanza, non vi è fungibilità.
  • L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quando non quotidiano e limitato a pochi minuti, non integra di per sé una significativa restrizione della libertà personale idonea a rendere detraibile il periodo cautelare.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente esaminate dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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