Cassazione Penale, Sentenza n. 29177/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari sostenendo la nullità per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte della Procura generale nel giudizio d'appello, in violazione della disciplina emergenziale prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 178 c.p.p.; ha chiesto l'annullamento della sentenza per tale vizio procedurale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la mancata formulazione/comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, nell'ambito della disciplina emergenziale, costituisca una nullità generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), non una nullità che pregiudica automaticamente l'assistenza della difesa; poiché la difesa aveva depositato le proprie conclusioni in appello e non aveva sollevato l'eccezione in udienza (o immediatamente dopo), l'eccezione sollevata solo in Cassazione è stata considerata tardiva. Si ribadisce altresì il contenuto della sentenza di merito: la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al comma quarto dell'art. 73 T.U. stupefacenti e aveva rideterminato la pena per la residua imputazione (art. 73, primo comma) in 4 anni di reclusione e 17.334,00 euro di multa.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2
La norma emergenziale disciplina il giudizio cartolare d'appello e richiede la formulazione delle conclusioni; la sua violazione (mancata formulazione/comunicazione) può integrare una nullità generale a regime intermedio se non incide sul concreto esercizio del diritto di difesa.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. b) e lett. c)
La Corte interpreta la mancata comunicazione delle conclusioni del P.M. come nullità generale a regime intermedio (lett. b) e non quale nullità che attiene all'assistenza dell'imputato ai sensi della lett. c), quando la difesa non subisce pregiudizio concreto e non eccepisce tempestivamente.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Regola i limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione come richiesto dalla norma.
T.U. stupefacenti, art. 73 (comma 1 e comma 4)
La Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dal comma 4 e ha rideterminato la pena per la restante imputazione ai sensi del comma 1; la Cassazione non ha annullato tale decisione sul merito.
Massime di principio
- La mancata comunicazione o formulazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio d'appello disciplinato dall'art. 23-bis D.L. 137/2020 costituisce, secondo la giurisprudenza prevalente, una nullità generale a regime intermedio: cioè non sempre invalida automaticamente l'intero processo, ma può essere rilevata e sanata a determinate condizioni.
- L'eccezione relativa a questa nullità deve essere sollevata tempestivamente: preferibilmente in udienza di discussione o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto. Sollevare l'eccezione per la prima volta in Cassazione è generalmente tardivo e la renderà inammissibile o infondata.
- Se la difesa ha depositato proprie conclusioni e non ha obiettato al mancato invio delle conclusioni del P.M. in sede d'appello, il comportamento è considerato come rinuncia/inerzia e la relativa eccezione può essere considerata esclusa.
- Se la mancata comunicazione ha effettivamente pregiudicato la possibilità dell'imputato di essere assistito o di formulare una difesa efficace (cioè quando l'omissione rende impossibile o impedisce concretamente la difesa), la nullità potrebbe assumere carattere più grave e va valutata in base alle concrete circostanze; in tale ipotesi l'eccezione sarebbe meno facilmente considerabile tardiva.
- Esiste giurisprudenza non univoca su alcuni profili della materia: prima di affidarsi a un ricorso per nullità di questo tipo è opportuno valutare il caso concreto, verificare se la difesa abbia effettivamente subito pregiudizio e se l'eccezione sia stata tempestivamente proposta, considerata la possibile esistenza di pronunce divergenti tra le sezioni.
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