Cassazione Penale, Ordinanza n. 21767/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, affermando che il termine non era ancora maturato alla data del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse maturato prima della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché fondato su un'erronea ricostruzione dei criteri di calcolo della prescrizione: per la ricettazione attenuata occorre comunque fare riferimento alla pena prevista per la fattispecie base di cui all'art. 648, comma 1, c.p., trattandosi di circostanza attenuante speciale; inoltre la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sia sul termine base sia sulla proroga per gli atti interruttivi. Ne è derivato che, al momento della sentenza impugnata, il reato non era ancora prescritto.
Norme richiamate
La prescrizione va calcolata secondo i criteri legali relativi al termine base e alle sue estensioni, che non consentono di ritenere maturata la prescrizione nei termini prospettati dal ricorrente.
La proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi opera anche quando sia contestata una recidiva che incide sul calcolo del termine, a prescindere dall'esito del giudizio di comparazione con attenuanti.
Per la ricettazione attenuata, qualificata come circostanza attenuante speciale, ai fini della prescrizione occorre avere riguardo alla pena prevista per la fattispecie base del comma 1.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, la ricettazione attenuata non integra un autonomo reato, ma una circostanza attenuante speciale: il calcolo della prescrizione deve quindi essere effettuato sulla base della pena prevista per la fattispecie base.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sul computo del termine di prescrizione e sulla sua eventuale proroga per effetto di atti interruttivi; tale incidenza non viene meno per il solo fatto che, nel giudizio di bilanciamento, la recidiva sia stata ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle attenuanti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la prescrizione muovendo da un'erronea ricostruzione normativa dei criteri di calcolo del termine, quando dagli atti risulti che il reato non era ancora estinto alla data della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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