Cassazione Penale, Ordinanza n. 06955/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati accertati con tre diverse sentenze di condanna. In concreto, le decisioni definitive riguardavano reati di associazione per delinquere, falso e truffa. Il ricorrente sosteneva che tali fatti fossero unificati da un medesimo disegno criminoso, valorizzando soprattutto l'omogenea offensività dei delitti, la circoscrizione territoriale delle condotte e la costante finalità di profitto. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano meramente confutative e generiche, e non dimostravano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, il quale aveva invece escluso la continuazione per la diversità delle modalità esecutive, l'ampio intervallo temporale tra i fatti, la diversità dei concorrenti e la non riconducibilità di alcuni episodi al programma criminoso associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'ordinanza del tribunale che aveva negato il vincolo della continuazione in sede esecutiva tra i reati oggetto delle diverse sentenze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
continuazione in sede di esecuzione
Il riconoscimento della continuazione in executivis richiede che i reati siano parte di un unico programma criminoso originario, concepito almeno nelle sue caratteristiche essenziali al momento del primo reato, e non può fondarsi su meri indici presuntivi o su una generica concezione di vita improntata all'illecito.
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva presuppone la prova che le violazioni siano state concepite ed eseguite nell'ambito di un unico programma criminoso, originariamente deliberato e già delineato nelle sue linee essenziali.
- Non è sufficiente invocare l'omogeneità del bene giuridico offeso, la finalità di profitto o la contiguità territoriale: occorre la dimostrazione di concreti indicatori di unitarietà del disegno criminoso, valutati complessivamente.
- La mera reiterazione di reati non coincide con il programma criminoso unitario, perché può invece esprimere una abitualità o professionalità nel reato, fenomeni distinti e incompatibili con la logica della continuazione.
- Il giudizio del giudice di merito sulla sussistenza della continuazione è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e immune da manifeste illogicità o travisamenti.
- In presenza di una motivazione che valorizzi differenze esecutive, distanza temporale rilevante, diversità dei concorrenti e occasionalità delle singole iniziative criminose, il ricorso che si limiti a contestazioni generiche è inammissibile.
Come è indicizzato
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