Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37465/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la conversione dell'appello in ricorso per cassazione e, nel merito, rivendicava la titolarità esclusiva dei beni sottoposti a sequestro (immobili a Portogruaro), sostenendo che tali beni erano di sua proprietà e non nella disponibilità dell'indagato Luigi Ardizzone. Sosteneva quindi l'assenza di riconducibilità dei cespiti al patrimonio dell'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del terzo non vertessero sull'individuazione specifica dei beni in sede esecutiva (censure che andrebbero proposte al giudice dell'esecuzione), bensì sulla titolarità/disponibilità dei beni, questione che deve essere decisa nel giudizio di riesame (art. 322 c.p.p.). Inoltre la motivazione del Tribunale di Venezia, che aveva limitato la decisione alla conversione dell'appello senza esaminare le circostanze di titolarità prospettate dal terzo, è risultata insufficiente a fondare un ricorso di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    La disponibilità del bene, se contestata da un terzo, va valutata nel giudizio di riesame; il terzo è legittimato a proporre richiesta di riesame per rivendicare l'esclusiva titolarità o disponibilità dei beni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di versamento a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; qui applicato per l'inammissibilità del ricorso con fissazione della somma in 3.000 euro.

  • Cass. Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 (Cavicchi e altro)

    Principio secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice può limitarsi a determinare il valore complessivo del profitto e l'individuazione concreta dei beni è rimessa alla fase esecutiva al P.M.

  • Cass. Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 (Giallombardo) e pronv. correlate

    Le doglianze sull'effettiva individuazione dei beni da confiscare devono essere proposte davanti al giudice dell'esecuzione; il destinatario può ricorrere quando ritenga pregiudicati i criteri adottati dal P.M.

  • Cass. Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017

    Quando il sequestro riguarda beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, l'unica via per il terzo che contesti la disponibilità è il giudizio di riesame, poiché la disponibilità è presupposto di legittimità della misura.

  • Cass. Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016

    Conferma che il terzo che rivendica esclusiva titolarità o disponibilità dei beni deve proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p.

Massime di principio

  • Se un terzo contesta la titolarità o la disponibilità di beni indicati come riconducibili all'indagato, il rimedio principale è il giudizio di riesame (art. 322 c.p.p.), non il ricorso per cassazione.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice può indicare il valore/profitto da confiscare senza specificare i singoli cespiti; l'individuazione concreta dei beni compete al Pubblico Ministero in sede esecutiva e le contestazioni circa la selezione dei cespiti vanno dedotte davanti al giudice dell'esecuzione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le questioni proposte sono di fatto o di merito relative alla titolarità/disponibilità dei beni che avrebbero dovuto essere esaminate nel giudizio di riesame o di esecuzione.
  • La mancata valutazione delle circostanze di fatto rilevanti nel provvedimento di riesame può rendere inadeguata la conversione in ricorso, ma il terzo deve aver preventivamente esperito il rimedio del riesame; in assenza di ciò il ricorso di legittimità difficilmente avrà esito favorevole.
  • Per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può condannare al pagamento delle spese e all'onere verso la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.