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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24032/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.5.2013-28.2.2019, proposta da un cittadino extra-UE soggiornante di lungo periodo, che chiedeva il trattamento alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, richiamando la disciplina della direttiva 2003/109/CE. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per mancata prova del requisito reddituale relativo non solo al richiedente ma anche al nucleo familiare, considerato decisivo per l'an e per il quantum del beneficio. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché dei principi della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE 25.11.2020 C-303/2019, sostenendo che: 1) la corte di merito avrebbe erroneamente preteso un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla legge; 2) la dichiarazione dei redditi (730) avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente quale prova; 3) il requisito reddituale costituirebbe solo condizione per l'erogazione e non elemento costitutivo del diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché investiva, sotto veste di violazione di legge, un accertamento di fatto già compiuto in modo conforme nei due gradi di merito; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi, centrata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito, e non trascriveva il contenuto rilevante della dichiarazione reddituale, impedendo il controllo di legittimità. In ogni caso, la Corte ha ribadito che l'ANF presuppone, e l'interessato deve provare, sia lo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale del comma 10 dell'art. 2 l. n. 153/1988, con la conseguenza che l'assegno non spetta se la quota di redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo dedotto e, comunque, ha confermato l'impostazione dei giudici di merito secondo cui mancava la prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente all'estero. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153/1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede, oltre allo svolgimento di attività lavorativa, la prova del requisito reddituale previsto dalla norma; tale requisito è elemento rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio e deve essere dimostrato dall'interessato.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina interna, ma la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non è idonea quando la censura, in realtà, investe un accertamento di fatto già compiuto in modo conforme nei gradi di merito.

  • Direttiva 2003/109/CE

    Invocata dal ricorrente per ottenere parità di trattamento, ma non ha inciso sull'esito poiché la Corte ha valorizzato la mancata prova del presupposto reddituale richiesto dalla disciplina dell'ANF.

  • sentenza CGUE 25 novembre 2020, C-303/2019

    Richiamata a sostegno della tesi del ricorrente, senza che ciò conducesse a un diverso esito del giudizio di legittimità.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2 d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988

    La giurisprudenza richiamata afferma che l'ANF presuppone la prova dell'attività lavorativa e del requisito reddituale; l'assegno non spetta se la soglia del 70% non è raggiunta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che miri, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, specie in presenza di doppia decisione conforme.
  • Chi domanda l'assegno per il nucleo familiare deve provare sia lo svolgimento di attività lavorativa sia il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge; la prova del presupposto reddituale grava sull'istante.
  • Il requisito reddituale previsto per l'assegno per il nucleo familiare non è un dato meramente accessorio, ma integra un presupposto decisivo della prestazione, rilevante ai fini dell'an e del quantum.
  • La censura per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo autosufficiente gli atti o i documenti rilevanti, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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