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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13060/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva proposto opposizione ex artt. 98, 99 e 209 l.fall. avverso lo stato passivo dell'ente in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l'ammissione del proprio credito per trattamento di fine rapporto in via privilegiata ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo decisiva la comunicazione del 15/1/2019 con cui era stato trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo e da cui, secondo il Tribunale, decorreva il termine di trenta giorni per l'opposizione; aveva invece considerato irrilevante la successiva comunicazione dell'8/2/2019, con la quale il commissario liquidatore aveva inviato al difensore della creditrice copia conforme integrale dello stato passivo reso esecutivo. La ricorrente ha censurato tale impostazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 98, 99, 207 e 208 l.fall., sostenendo che il termine per l'opposizione decorresse solo dalla comunicazione completa dello stato passivo esecutivo, e non dalla precedente comunicazione del progetto di stato passivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, affermando che, nella liquidazione coatta amministrativa, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione allo stato passivo rileva la comunicazione completa del commissario liquidatore con l'elenco dei crediti ammessi o respinti e la copia dello stato passivo reso esecutivo. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato tardiva l'opposizione sulla base della precedente comunicazione del progetto di stato passivo, e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo; nel sistema applicabile, il termine per proporla va coordinato con la comunicazione completa dello stato passivo ai creditori interessati.

  • art. 99 l.fall.

    il termine di trenta giorni per l'opposizione decorre dal ricevimento della comunicazione idonea a mettere il creditore in condizione di conoscere l'esito definitivo della verifica.

  • art. 207 l.fall.

    la comunicazione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti ai creditori non integralmente soddisfatti è funzionale a far decorrere i termini impugnatori nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209 l.fall.

    nel testo applicabile, coordina la verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa con la disciplina fallimentare e impone la trasmissione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, rilevante per la decorrenza del termine di opposizione.

  • art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.

    richiamato come norma attributiva del privilegio invocato sul credito da trattamento di fine rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 95 l.fall.

    la comunicazione del progetto di stato passivo non è quella che fa decorrere il termine per l'opposizione, essendo riferita alla fase anteriore delle osservazioni.

  • art. 97 l.fall.

    la comunicazione immediatamente successiva alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, contenente copia dello stesso, è quella che fa scattare il termine per l'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per l'illustrazione del ricorso mediante memoria.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre solo dalla comunicazione completa e idonea a rendere conoscibile lo stato passivo esecutivo, non dalla precedente trasmissione del progetto di stato passivo.
  • La disciplina delle impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa va interpretata in modo coordinato con quella fallimentare, poiché l'art. 209 l.fall. opera da cerniera e assicura uniformità di regime tra le due procedure.
  • La natura contenziosa dell'opposizione allo stato passivo esige una comunicazione che consenta al creditore di conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche la posizione degli altri creditori, in funzione dell'eventuale impugnazione.
  • Una comunicazione priva dell'elenco dei crediti ammessi o respinti non è sufficiente a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione dello stato passivo.
  • In presenza di una comunicazione successiva che trasmetta integralmente lo stato passivo reso esecutivo, è questa comunicazione a fissare il dies a quo per l'opposizione, anche se la precedente avesse erroneamente indicato un diverso termine.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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