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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38360/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per calunnia, perché avrebbe falsamente dichiarato di avere smarrito un assegno postale, mentre secondo l'accusa l'assegno era stato compilato di suo pugno e consegnato personalmente a un terzo. In primo grado l'imputato era stato prosciolto per prescrizione. In appello la decisione non gli è stata favorevole e, con il ricorso per cassazione, egli ha chiesto l'assoluzione nel merito, deducendo vizio di motivazione e sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della calunnia. In particolare ha argomentato che si era limitato a denunciare lo smarrimento dell'assegno senza sporgere querela, neppure contro ignoti, per furto; da ciò ha fatto discendere che la falsa incolpazione non sarebbe stata punibile, perché riferita a un fatto perseguibile a querela di parte, e ha invocato il principio per cui la calunnia non sussiste quando la falsa incolpazione riguarda un reato non perseguibile d'ufficio e la querela manchi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha osservato che il principio richiamato dal ricorrente non era pertinente, poiché sin dall'imputazione la persona falsamente incolpata non era stata accusata di furto, ma di ricettazione, reato perseguibile d'ufficio. Inoltre ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito nel valorizzare che non risultava evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, con conseguente permanenza della causa di proscioglimento. L'effetto finale è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La terza persona falsamente incolpata non era accusata di furto, ma di ricettazione; la perseguibilità d'ufficio del reato rendeva non pertinente il rilievo difensivo sulla mancanza di querela.

  • art. 69 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il criterio per cui la causa di proscioglimento prevale quando non sia evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato per il dedotto vizio di motivazione, quindi inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di calunnia, il richiamo alla necessità della querela è decisivo solo se la falsa incolpazione riguarda un reato perseguibile a querela; se l'incolpazione concerne un reato perseguibile d'ufficio, la mancanza di querela non esclude la configurabilità del delitto.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesta la motivazione sulla responsabilità è manifestamente infondato quando si risolve in una critica non coerente con il capo di imputazione effettivamente contestato.
  • Quando la causa di proscioglimento non renda evidente l'innocenza dell'imputato, il giudice può legittimamente non pronunciare assoluzione nel merito e limitarsi alla formula di proscioglimento applicabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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