Cassazione Penale, Ordinanza n. 03386/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito d'appello, che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per fatti avvenuti nei pressi di una struttura alberghiera di sua proprietà, dove gli operanti avevano notato una colonna di fumo provenire dalla zona adiacente la spiaggia e, intervenuti sul posto, lo avevano sorpreso mentre cercava di allontanare i rifiuti per spegnere le fiamme. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. Con il secondo motivo lamentava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e che il ricorso non indicava elementi positivi trascurati; quanto alla sospensione condizionale, la richiesta era manifestamente infondata perché la pena inflitta era pari a due anni di reclusione e l'imputato aveva già usufruito in precedenza del beneficio, con conseguente superamento del limite di cui all'art. 164, ultimo comma, c.p.
Norme richiamate
La censura che mira a una diversa lettura delle risultanze probatorie non è consentita in cassazione, se la motivazione di merito è non manifestamente illogica.
Il giudizio di legittimità non consente doglianze di puro merito o rivalutazioni fattuali delle prove.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro concessione non è automatica in assenza di elementi negativi.
La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando il limite di pena previsto dalla norma è superato o quando il beneficio sia già stato fruito in precedenza in modo incompatibile con la nuova concessione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La motivazione di merito sulla responsabilità penale è censurabile solo se presenta manifesta illogicità o vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; non basta prospettare una lettura alternativa delle prove.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di elementi negativi, ma richiedono la presenza di concreti elementi positivi valorizzabili in favore dell'imputato.
- La richiesta di sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata quando la pena inflitta supera il limite legale o quando il beneficio non sia più concedibile per pregresse concessioni incompatibili.
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la mancata decisione su un motivo di appello ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il suo eventuale accoglimento non produrrebbe alcun risultato utile in sede di rinvio.
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