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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10398/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna emessa in primo grado. Del Monte ha censurato la motivazione in ordine all'elemento dell'ingiusto profitto nella rapina del telefono: ha contestato che la consegna del cellulare sia stata spontanea, ha sollevato dubbi sulla natura materiale o immateriale del profitto, ha richiamato elementi a discarico (distruzione rapida dell'oggetto, uso del telefono per scongiurare un agguato) e ha chiesto, in subordine, la riqualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p. invocando rapporti di cordialità e una pretesa restitutoria. El Kassouar ha dedotto violazioni procedurali (art. 192 c.p.p.) e vizi di motivazione per la mancata qualificazione di Mattia Crosta come indagato/concorrente, sostenendo che la diversa qualificazione avrebbe richiesto riscontri individualizzanti tali da escludere il dolo di concorso; inoltre ha dedotto carenza di motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti (resipiscenza, artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Del Monte, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello che ha qualificato l'impossessamento del cellulare come rapina: l'ingiusto profitto può consistere anche in vantaggi non patrimoniali e la temporaneità del possesso non esclude la fattispecie; lo stato di necessità è escluso se il pericolo è volontariamente o colposamente cagionato dall'agente. Il ricorso di El Kassouar è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 606, comma 3, c.p.p.) e perché la sentenza di merito ha adeguatamente motivato l'apporto causale e la dosimetria della pena; entrambe le impugnazioni hanno comportato condanna al pagamento delle spese processuali; per El Kassouar è stata inoltre comminata una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La rapina è integrata anche quando l'ingiusto profitto consista in un vantaggio non patrimoniale; l'impossessamento del telefono, pur temporaneo, può costituire rapina se sorretto da violenza o minaccia.

  • art. 54 cod. pen.

    Lo stato di necessità non è riconoscibile se il pericolo è stato volontariamente o colposamente cagionato dall'agente.

  • art. 393 cod. pen.

    La riqualificazione della fattispecie è esclusa quando la condotta di rapina è autonoma e non riconducibile a una legittima pretesa restitutoria; la Corte ha ritenuto infondata l'ipotesi di reato meno grave prospettata dal ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del dichiarante, la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla mancata qualificazione di un soggetto come indagato non fosse stata specificamente dedotta in cassazione e che, comunque, la motivazione del merito aveva trattato l'apporto causale del dichiaratore.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che non siano state specificamente formulate e dedotte: le censure sulle premesse di fatto o sulla qualificazione di terzi, se non indicate con precisione, sono inammissibili.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza sul dolo di concorso; la Corte ha ritenuto insufficiente la deduzione del ricorrente a dimostrare l'assenza del dolo specifico essenziale per l'esclusione del concorso.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Le circostanze attenuanti della resipiscenza e la riduzione di pena non sono state riconosciute perché la Corte di merito ha valutato che la partecipazione non era minima e che non sussistevano elementi idonei a dimostrare una reale resipiscenza tale da incidere sulla pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la condanna alle spese processuali ai ricorrenti e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per appello che risulti colpevole o infondato; per El Kassouar è stata disposta anche una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impossessamento temporaneo di un bene altrui può integrare il reato di rapina se è sorretto da violenza o minaccia e se il vantaggio conseguito è 'ingiusto' anche in termini non patrimoniali (es. impedire richieste di soccorso).
  • Lo stato di necessità non giustifica comportamenti illeciti quando il pericolo è stato volontariamente o colposamente provocato dall'agente.
  • La mera brevità della detenzione della cosa sottratta non esclude la rapina o il furto: la durata del possesso non è criterio decisivo per escludere l'ingiusto profitto.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o una riedizione del sindacato sulla valutazione della prova se la motivazione della Corte d'appello è congrua; sono ammissibili solo censure di diritto e vizi motivazionali chiaramente individuati.
  • Le doglianze procedurali relative allo status di terzi (es. qualificazione di un dichiarante come indagato) devono essere specificamente dedotte: la mancata specificità comporta inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La partecipazione 'non minima' alla condotta è elemento rilevante nella dosimetria: il giudice può rifiutare l'attribuzione delle attenuanti generiche o della resipiscenza se ritiene l'apporto del ricorrente significativo.
  • Sono previste sanzioni (spese e, eventualmente, somme a Cassa delle ammende) per ricorsi infondati o inammissibili; valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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