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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34486/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 c.p. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e all’omesso rilievo della prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché non confrontato con l’esito già favorevole della declaratoria di estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura trascurava che il procedimento era già stato definito dalla Corte d’appello con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; tale esito prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo più favorevole all’imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    la Corte di appello di Venezia, che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 483 cod. pen.

    La disposizione identifica il reato oggetto della condanna di primo grado e della successiva declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte non affronta ulteriormente la qualificazione o la configurabilità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato

    La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto perché costituisce un esito più favorevole per l’imputato.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., poiché estingue il reato e costituisce un esito più favorevole per l’imputato.
  • È generico il motivo di ricorso che deduce l’omessa applicazione dell’art. 131-bis c.p. e l’omesso rilievo della prescrizione senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che abbia già dichiarato estinto il reato per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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