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Ordinanza

Ordinanza n. 1089/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 09/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 45135/2024, per la classe di concorso ADMM (sostegno nella scuola secondaria di I grado), per la regione Puglia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente la odierna ricorrente; - nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente; - nonché ove occorra di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia dei verbali, delle griglie di valutazione e della votazione attribuita alla ricorrente, nonché di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo; - nonché dei decreti di costituzione delle commissioni giudicatrici, con i quali sono state nominate le Commissioni Giudicatrici per le classi ADMM (Sostegno nella scuola secondaria di I grado); - nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi,

Giustizia amministrativa202411542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie regionali di merito e relativi atti del concorso per docente di sostegno, classe ADMM, Regione Puglia, nella parte in cui la candidata non è stata inserita

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie di merito regionali pubblicate il 9 agosto 2024, il decreto di approvazione e gli ulteriori atti della procedura concorsuale per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe ADMM, Regione Puglia, contestando la propria mancata presenza in graduatoria e chiedendo l'annullamento anche dei verbali, delle griglie di valutazione, della votazione attribuita, degli atti di costituzione delle commissioni giudicatrici e degli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio una questione di competenza territoriale, osservando che gli atti censurati riguardano una procedura regionale e producono effetti diretti circoscritti alla sola Regione Puglia.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Puglia. La decisione è fondata sull'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione l'amministrazione ha sede oppure, per gli atti i cui effetti diretti siano limitati all'ambito regionale, il TAR della regione interessata. Poiché le doglianze riguardano atti relativi a una procedura concorsuale regionale per la Regione Puglia, con effetti diretti circoscritti a tale territorio, la causa deve essere riassunta davanti al TAR Puglia ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La definizione del giudizio, anche quanto alle spese, è rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Gli atti di una procedura concorsuale regionale, i cui effetti diretti siano circoscritti a una sola regione, devono essere impugnati davanti al TAR di quella regione.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    A seguito della declaratoria di incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice amministrativo dichiarato competente, per la prosecuzione e definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda atti di una procedura concorsuale regionale i cui effetti diretti sono circoscritti a una sola regione, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR della regione interessata, anche se gli atti siano adottati da amministrazioni statali con sede centrale in altra regione.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale consente la riassunzione della causa davanti al TAR indicato come competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; la definizione del merito e delle spese spetta al giudice della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardività

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