Cassazione Penale, Ordinanza n. 05296/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). I ricorrenti hanno dedotto, in modo ritenuto del tutto generico, una asserita errata qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva però che tale errore non emergeva con evidenza dalle imputazioni e che, proprio per questo, i ricorsi non rispettavano i requisiti di ammissibilità previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che la doglianza sulla qualificazione giuridica dei fatti fosse formulata in modo generico e non supportata da un'evidente emergenza testuale delle imputazioni. Ha quindi deciso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all'inammissibilità.
Norme richiamate
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
stabilisce requisiti di ammissibilità specifici per il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza sulla qualificazione giuridica deve emergere con evidenza dalle imputazioni
consente la decisione de plano del ricorso quando risulta inammissibile
base processuale per la trattazione in cassazione dell'inammissibilità con provvedimento camerale
Cassa delle ammende
destinazione della somma irrogata a titolo sanzionatorio per l'inammissibilità colposa del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non è sufficiente dedurre in modo apodittico un'errata qualificazione giuridica dei fatti: la censura è ammissibile solo se l'errore risulti con evidenza dalle imputazioni o dal contenuto della decisione.
- Le impugnazioni contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. sono soggette a un filtro di ammissibilità più rigoroso, sicché il ricorso deve confrontarsi specificamente con il testo dell'imputazione e indicare in modo puntuale il vizio denunciato.
- Quando il ricorso è inammissibile per genericità delle censure, la Corte di cassazione può pronunciare de plano e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa.
Come è indicizzato
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