Ordinanza n. 639/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento, in via principale: del verbale del RUP del 25.03.2025, trasmesso in data 25.06.2025, nella parte in cui il RUP ha determinato di non proseguire l’iter della procedura di gara MEPA – RDO n. 5141763, attivata con Lettera di Invito prot. n. 12737 del 27.02.2025, e di non avviare l’ulteriore fase dell’offerta economica, disponendo il rinvio degli atti alla Stazione Appaltante per la revoca della procedura e per l’avvio di una nuova gara; di tutti gli altri atti ad esso connessi presupposti e/o consequenziali ove ritenuti lesivi, in particolare del verbale dell’11.3.2025 nella parte in cui si ritiene conforme la documentazione amministrativa presentata dal dott. Lonero; e conseguentemente, per illegittimità derivata, nonché per connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 32 del D.lgs 104/2010, anche della Lettera di Invito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, prot. n. 24419 del 24.04.2025; dell’Atto n. 4000291 del 08.07.2025 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico –San Marco” di Catania, con il quale è stato affidato al Dott. Giuseppe Lonero il servizio di assistenza fiscale e tributaria aziendale; di tutti gli altri atti ad essi presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti. in via subordinata, per illegittimità autonoma anche dell’Atto n. 4000291 del 08.07.2025 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, con il quale è stato affidato al Dott. Giuseppe Lonero il servizio di assistenza fiscale e tributaria aziendale di cui alla procedura avviata con la Lettera di Invito prot. n. 24419 del 24.04.2025; di tutti gli altri atti ad esso presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti, ivi inclusi i verbali di gara, ove ritenuti lesivi, in particolare il n. 1 del 20.5.2025 nella parte in cui si ritiene conforme la documentazione presentata dal dott. Lonero, il n. 3 del 27.5.2025 nella parte in cui viene attivato il soccorso istruttorio per il dott. Lonero, il n. 4 del 09.06.2025 nella parte in cui si ritiene conforme la documentazione tecnica presentata dal dott. Lonero, il n. 5 del 09.06.2025 nella parte in cui propone l’aggiudicazione in favore del dott. Lonero; nonché in ogni caso per la condanna alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara per cui è causa alla ricorrente e subentro nella esecuzione del contratto nelle more eventualmente stipulato, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e ss. del cpa, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria aziendale al controinteressato, nonché gli atti della relativa procedura di gara
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi all’affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria aziendale, chiedendo in via principale l’annullamento del verbale del RUP che aveva disposto di non proseguire la procedura MEPA-RDO e di avviare una nuova gara, nonché degli atti successivi, incluso l’affidamento al controinteressato; in via subordinata ha censurato autonomamente l’atto di affidamento e i verbali di gara. Ha dedotto che l’aggiudicatario fosse privo del requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, consistente nello svolgimento, per almeno 24 mesi, di servizi analoghi presso Aziende o Enti del SSN oppure operatori privati del settore sanitario. Secondo la ricorrente, gli incarichi svolti presso la Struttura Commissariale istituita per l’emergenza Covid-19 e presso il Distretto Socio Sanitario di Agrigento non sarebbero riconducibili ai soggetti o alle attività richiesti dalla lex specialis e non ne sarebbe stata adeguatamente comprovata la durata. L’Azienda ha replicato di avere valutato la documentazione prodotta dal controinteressato, anche a seguito di richiesta di chiarimenti, e di avere svolto verifiche presso la Regione Siciliana, che avrebbe confermato la sussistenza del requisito.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la legittimità dell’affidamento né la fondatezza delle censure. Ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., informazioni e documenti nella disponibilità della pubblica amministrazione per verificare l’effettiva sussistenza del requisito tecnico-professionale dell’aggiudicatario, con particolare riferimento alla durata dell’incarico di consulenza, rendicontazione e audit in materia fiscale e previdenziale svolto presso la Struttura del Commissario delegato ex Ordinanza 25/2020. Il Collegio ha ordinato al Direttore del Settore Acquisti e Logistica dell’Azienda di depositare le richieste rivolte alla Regione Siciliana, menzionate nelle note regionali ma non presenti in atti, e al Coordinatore della struttura tecnica regionale competente di fornire, corredate dai documenti pertinenti, le informazioni sulla data di inizio e di fine dell’incarico. È stato assegnato il termine massimo di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l’acquisizione di informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione quando siano necessari ai fini della decisione.
connessione soggettiva ed oggettiva
Richiamato dalla ricorrente per giustificare il cumulo delle domande e l’impugnazione degli atti connessi.
reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro, previa dichiarazione di inefficacia del contratto
Richiamati nelle domande conseguenti all’eventuale accoglimento dell’impugnazione, senza essere applicati nell’ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un affidamento dipende dalla verifica effettiva di un requisito tecnico-professionale dichiarato dall’aggiudicatario, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante e alle amministrazioni pubbliche detentrici dei dati di acquisire e depositare documenti e informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a.
- La verifica del requisito di esperienza professionale richiesto dalla lex specialis deve riguardare non soltanto l’esistenza dell’incarico dichiarato, ma anche la sua riconducibilità ai soggetti e alle attività richiesti dalla disciplina di gara e la durata minima prevista.
- Quando la documentazione già acquisita non consente di accertare un elemento decisivo del requisito di partecipazione, in particolare la durata dell’esperienza dichiarata, il giudice può disporre un’attività istruttoria mirata presso l’amministrazione pubblica competente e rinviare la decisione di merito.
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