Cassazione Civile, Ordinanza n. 10815/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società agricola)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società agricola per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di miglioramenti fondiari eseguiti in relazione a un precedente contratto di affitto agrario. Alcuni soggetti, quali aventi causa della originaria affittuaria, proponevano opposizione al decreto. Nel corso del giudizio la società opposta contestava la validità della procura ad litem di una delle opponenti, deducendone la falsità mediante querela di falso. Il Tribunale assegnava un termine per il deposito di una nuova procura e la parte depositava una diversa procura successivamente formata. Il Tribunale revocava il decreto e riteneva sanato il difetto originario di procura. La Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente denunciava, con i primi due motivi, violazione degli artt. 182, 125 e 221 c.p.c., sostenendo che la procura contestata e già oggetto di querela di falso fosse inesistente o comunque insanabile, e che la nuova procura non potesse avere efficacia retroattiva. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che, una volta proposta querela di falso avverso la sottoscrizione della procura e in mancanza di una inequivoca dichiarazione della parte di volersene avvalere, il documento deve considerarsi inutilizzabile; inoltre, ha escluso che l'art. 182 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, consenta di sanare la totale mancanza della procura alla lite. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Nel testo applicabile prima della riforma del 2022, consente la regolarizzazione dei vizi della procura, ma non la sanatoria della sua inesistenza o della mancanza in atti della procura alla lite.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del limite alla retroattività della procura rilasciata in sanatoria.
Richiamato in relazione alla querela di falso proposta contro la sottoscrizione della procura.
La mancata risposta della parte all'interpello del giudice vale come risposta negativa sulla volontà di avvalersi del documento; in tal caso la scrittura non è utilizzabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riferimento al vizio di violazione di legge denunciato con i primi due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Se una procura alle liti è specificamente contestata con querela di falso e la parte interessata non dichiara in modo inequivoco di volersene avvalere, il documento resta inutilizzabile nel processo.
- Nel regime anteriore alla riforma Cartabia, l'art. 182, comma 2, c.p.c. consente la regolarizzazione dei vizi della procura, ma non può essere impiegato per sanare la totale mancanza della procura alla lite o la sua inesistenza in atti.
- La sostituzione successiva di una procura non può operare ex tunc quando il mandato originario debba considerarsi come mai validamente rilasciato.
- La valutazione del giudice di merito che attribuisca efficacia alla procura contestata, nonostante la mancata manifestazione di volontà di utilizzarla, si pone in contrasto con la disciplina dell'incidente di falso e con il regime della sanatoria dei vizi processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10757/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10761/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10769/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10770/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10772/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10774/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →