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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27777/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2025 dal Tribunale di Agrigento. La Corte rileva che l'impugnazione è stata sottoscritta dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Tale vizio determina l'inammissibilità del ricorso. La sentenza non consente di ricavare il contenuto sostanziale dei motivi di merito, essendo la decisione fondata esclusivamente sul difetto di valida sottoscrizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione personale dell'imputato è soggetta alle condizioni di validità previste dalla disciplina processuale, nel caso di ricorso per cassazione coordinata con la necessaria sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere validamente proposto o sottoscritto personalmente dall'imputato, ma deve recare la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittima sottoscrizione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la decisione di legittimità si fonda esclusivamente su un vizio formale dell'impugnazione, non viene esaminato il merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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