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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34583/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le imputate, con unico atto e tramite il medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. Deducevano violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale, lamentando in particolare la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la non congruità della pena concordata. Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; di conseguenza, le doglianze formulate non rientravano nei motivi consentiti, né la censura sulla dosimetria della pena evidenziava un'illegalità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure non fossero deducibili contro una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. nel testo vigente dopo la riforma del 2017. In particolare, la doglianza relativa alla mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. non è più ammessa come motivo di ricorso in tale sede, mentre le contestazioni sulla misura della pena erano generiche e comunque estranee al novero dei motivi consentiti, perché non denunciavano un'illegalità della pena. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile solo entro limiti molto ristretti, dopo la riforma del 2017.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata pronuncia di proscioglimento non è motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa nel regime vigente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.

    Consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 1, comma 62, l. n. 103 del 2017

    introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103

    Ha introdotto il regime restrittivo di ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 1, comma 51, l. n. 103 del 2017

    successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa

    La disciplina restrittiva si applica alle richieste di patteggiamento e alle impugnative successive alla data di entrata in vigore della riforma.

  • art. 616 c.p.p.

    A norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per fatti e atti successivi alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tipizzati: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è più deducibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento nel regime introdotto dalla l. n. 103 del 2017.
  • La censura sulla pena è ammissibile solo se si deduce una reale illegalità del trattamento sanzionatorio; non basta contestare in modo generico la congruità della pena o l'uso dei criteri valutativi del giudice.
  • Una pena è illegale non quando il giudice motiva in modo ritenuto insufficiente sulla sua determinazione, ma quando il risultato finale del calcolo sanzionatorio non sia conforme a legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso non dovuta a causa non colpevole, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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