Cassazione Penale, Ordinanza n. 15613/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dai fatti di ingiuria perché non più previsti dalla legge come reato e, per i residui addebiti, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione, confermando tuttavia la statuizione risarcitoria in favore della parte civile, seppure ridotta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 578 c.p.p. e alla sua interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, sostenendo in sostanza che il giudice di appello non avrebbe potuto valutare il merito dei fatti ai fini civili dopo l'estinzione del reato. Ha inoltre censurato la quantificazione del risarcimento del danno, doglianza ritenuta dalla Corte di cassazione generica e nuova. La memoria difensiva depositata successivamente non è stata ritenuta idonea a superare la causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, presenza la parte civile, non si era limitata a prendere atto della causa estintiva, ma aveva comunque valutato la sussistenza delle condotte illecite e la loro riferibilità all'imputato, conformandosi al canone dell'art. 578 c.p.p. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre rilevato che la censura sulla quantificazione del risarcimento era indeterminata e nuova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
quando vi è costituzione di parte civile e sopravviene una causa estintiva del reato, il giudice dell'impugnazione deve comunque valutare la sussistenza del fatto-reato ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi a prendere atto dell'estinzione
richiamato solo implicitamente come sfondo del rapporto tra causa estintiva e verifica di merito; non è la base decisoria centrale nel testo
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In presenza di una parte civile costituita, la sopravvenuta estinzione del reato non impedisce al giudice dell'impugnazione di esaminare il merito della condotta ai fini delle statuizioni civili, purché tale valutazione sia effettivamente compiuta e non meramente omessa.
- La censura di violazione dell'art. 578 c.p.p. è infondata quando la sentenza impugnata dia conto, anche sinteticamente, della verifica sulla sussistenza del fatto e sulla riferibilità all'imputato, funzionale alla decisione sulle domande risarcitorie.
- Le doglianze sulla quantificazione del danno devono essere specifiche e già articolate nei motivi di impugnazione: una censura generica o nuova è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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