Cassazione Penale, Ordinanza n. 31660/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile in primo e secondo grado del reato di furto aggravato in concorso. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 3 marzo 2025, ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità patrimoniale ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il diniego dell'art. 131-bis era stato sorretto da motivazione congrua, fondata sul disvalore oggettivo della condotta e sulla non occasionalità della stessa. Quanto all'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a prospettare mere questioni di fatto, già valutate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato il valore della merce sottratta, superiore a 200 euro, non considerabile irrisorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato implicitamente la condanna per furto aggravato in concorso, ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto e ha reputato non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è esclusa quando la motivazione di merito evidenzi disvalore oggettivo della condotta e non occasionalità del fatto, con argomentazione logica e coerente non sindacabile in cassazione se immune da incongruenze.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore del bene sottratto non sia irrisorio; le censure che mirano a rivalutare tale apprezzamento di fatto non sono proponibili in legittimità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito dia conto, con motivazione coerente, del concreto disvalore della condotta e della sua non occasionalità.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirano a sostituire la valutazione di fatto del giudice di merito sul valore del bene sottratto e sulla ricorrenza dell'attenuante patrimoniale ex art. 62 n. 4 c.p.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio di entità realmente irrisoria; un valore di oltre 200 euro può legittimamente essere ritenuto non sufficiente.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in doglianze di merito non consentite o già disattese con motivazione adeguata, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche.
Come è indicizzato
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