Cassazione Penale, Ordinanza n. 07351/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono i dettagli del reato oggetto della sentenza di appello né la specifica statuizione di merito, ma risulta che la decisione impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/05/2025. Dal testo emerge solo che è stato dedotto un unico motivo di impugnazione, senza specificazione del contenuto nel provvedimento qui riportato. La Corte di cassazione lo qualifica come palesemente infondato e, soprattutto, generico, perché non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione sulla responsabilità penale.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o apodittiche integra inammissibilità.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato e non si misura con le ragioni poste a base della condanna, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni dedotte.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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