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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44743/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 1600/2020 del Tribunale di Velletri (condanna per insolvenza fraudolenta). Si deduceva la violazione e falsa applicazione della normativa sulla conoscenza del processo (richiamata la giurisprudenza di Sez. Unite Innaro) e la carenza/contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale quanto all'incolpevole ignoranza del processo del ricorrente: in particolare si censurava che la Corte ha ritenuto la notifica perfezionata per giacenza e regolare la notificazione al domicilio dichiarato come causa della conoscenza, pur non essendovi certezza che il ricorrente o il difensore di fiducia avessero effettivamente ricevuto la citazione; si evidenziava l'omessa notifica al difensore e la possibilità che un disguido (es. omonimia) abbia impedito la ricezione effettiva dell'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato la contraddittorietà della valutazione della Corte territoriale (che pur ammettendo l'incertezza sulla conoscenza, ha escluso l'incolpevole ignoranza basandosi sulla mera regolarità formale delle notifiche e sulla mancata comunicazione di trasferimento). Applicando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 23948/2019), ha affermato che la regolarità formale non costituisce di per sé una presunzione assoluta di conoscenza: è richiesta l'effettività della conoscenza della vocatio in iudicium e, in mancanza di certezza, misure più incisive (es. notifica personale) devono essere adottate. Considerate le circostanze (notificazione con meccanismo di giacenza, omessa citazione del difensore, possibile disguido per omonimia), la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza n. 1600/2020 del Tribunale di Velletri, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per la rinnovazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Gli indici ivi previsti (es. elezione di domicilio, nomina difensore, misure cautelari) non determinano una presunzione automatica di conoscenza del processo; servono a facilitare la valutazione del giudice ma l'accertamento deve comunque guardare all'effettività della conoscenza.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Stabilisce che se il giudice non ha la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato deve disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria: la norma conferma che il sistema richiede effettività della conoscenza e non semplici presunzioni formali.

  • Sez. U. sent. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish Mhame)

    La pronuncia chiarisce che gli indici dell'art. 420-bis non reintroducono surrettiziamente presunzioni: il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza; gli elementi tipizzati vanno intesi come casi in cui sia ragionevole ritenere la conoscenza, ma senza eliminare l'onere di verificare l'effettività.

Massime di principio

  • La conoscenza del processo da parte dell'imputato deve essere effettiva e non può essere dedotta automaticamente dalla mera regolarità formale delle notifiche.
  • La notifica perfezionata mediante giacenza o al domicilio dichiarato non esime il giudice dall'accertare elementi che comprovino l'effettiva ricezione dell'atto; in caso di dubbi, occorre adottare misure più incisive (es. notifica personale).
  • L'omessa notifica al difensore di fiducia aumenta la probabilità di ritenere l'incolpevole ignoranza del processo, soprattutto se sussistono fatti che lasciano spazio a disguidi (es. omonimia, trasferimento non comunicato).
  • Se si è stati condannati in contumacia senza certezza della conoscenza, è possibile chiedere la rescissione del giudicato; è utile raccogliere prove della mancata ricezione (assenza di ricevute, documentazione di soggiorno all'estero, incongruenze anagrafiche) e dimostrare l'omessa notifica al difensore.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo non contraddittorio quando riconosce elementi di incertezza: non può affermare l'assenza di certezza sulla conoscenza e contemporaneamente escludere l'incolpevole ignoranza basandosi solo sulla formalità delle notifiche.

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