Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35285/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando che i motivi ripropongono questioni già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 dicembre 2024, contesta la motivazione del giudizio di responsabilità per rapina. I tre motivi deducono: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, sostenendo che non si sarebbe verificata la consumazione della rapina; 2) carenza del dolo richiesto per la rapina propria, assumendo che la condotta integrasse prima un tentato furto e poi l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in reazione al trattenimento da parte dell'addetto del supermercato; 3) erronea mancata riqualificazione in tentata rapina, valorizzando che l'imputato sarebbe rimasto sempre nella sfera di sorveglianza del personale del supermercato. La Corte rileva che tutti i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto realizzata la sottrazione materiale del bene e poi la violenza, con consumazione della rapina impropria.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, derivante dalla assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di rapina impropria, la consumazione si realizza con la sottrazione del bene seguita immediatamente da violenza o minaccia finalizzata ad assicurare il possesso del bene o l'impunità, senza che sia necessario il conseguimento di una autonoma e stabile disponibilità della cosa da parte dell'agente.
  • Ai fini della configurabilità della rapina impropria non assume rilievo che la vittima o terzi mantengano un controllo sulla persona dell'agente o sulla refurtiva, se la sottrazione materiale è già avvenuta e la violenza è successivamente impiegata per consolidare la condotta o sottrarsi alla reazione altrui.
  • Quando la sentenza di merito motiva che la violenza è stata esercitata esclusivamente per assicurarsi l'impunità dopo il furto, la diversa qualificazione in tentato furto o tentata rapina non può essere accolta se il ricorso non si confronta con tali passaggi motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.