Sentenza del 04/11/2015 n. 22495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di liquidazione, relativi rispettivamente all’IVA e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni e interessi. Gli atti conseguivano alla revoca delle agevolazioni prima casa per la vendita, registrata il 6 marzo 1998 al n. 663, serie IV, dell’immobile acquistato, avvenuta entro cinque anni senza che entro l’anno fosse stato acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale. La contribuente invocava il ritardo nella costruzione e consegna dell’immobile successivamente acquistato come causa idonea a evitare la decadenza. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’ufficio, giudicando il ritardo prevedibile e quindi non riconducibile alla forza maggiore. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i quattro motivi, perché ciascuno era privo dei quesiti di fatto e di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. Tale disposizione era applicabile, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 10 febbraio 2009, durante la sua vigenza. Non essendovi stata attività difensiva dell’Agenzia in Cassazione, la Corte non ha disposto sulle spese. Resta quindi ferma la decisione della Commissione tributaria regionale favorevole all’ufficio.
Norme richiamate
Il ricorso è inammissibile, giacchè tutti i suoi motivi non sono corredati dei quesiti, rispettivamente di fatto e di diritto, prescritti dall'art. 366 bis c.p.c., al regime del quale il gravame era soggetto, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata in data 10 febbraio 2009, quando questa norma era vigente.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la mancanza dei quesiti richiesti per i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso. La disciplina applicabile si individua anche in base alla data di deposito della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Prima di esaminare le ragioni di merito, occorre verificare che il ricorso rispetti i requisiti processuali previsti dalla disciplina applicabile al momento rilevante. Un difetto strutturale richiesto a pena d’inammissibilità può impedire l’esame delle questioni sostanziali.
- Quando una pronuncia è dichiarata inammissibile per un vizio processuale, non ne deriva una decisione della Cassazione sul merito della controversia: resta efficace l’esito della decisione impugnata, salvo ulteriori rimedi consentiti.
- La Corte non ha deciso se il ritardo nella costruzione o nella consegna dell’abitazione costituisse forza maggiore: la valutazione della CTR su questo punto è rimasta ferma per effetto dell’inammissibilità.
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