Cassazione Penale, Sentenza n. 03798/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto, operato dalla Corte d'appello di Ancona, della domanda di revisione della sentenza di patteggiamento (sentenza GUP 13.11.2020, irrevocabile 9.1.2021) che aveva loro applicato pene per reati fallimentari. Hanno dedotto: (i) inconciliabilità dei giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., per la contrapposizione tra la sentenza di patteggiamento di condanna e una successiva sentenza di assoluzione pronunciata con rito abbreviato ai sensi dell'art. 530, comma 2; (ii) omissione e vizio motivazionale della Corte territoriale che avrebbe confuso il piano dei fatti con quello della valutazione probatoria tipica del patteggiamento; (iii) sussistenza di "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., rappresentate dalle consulenze di parte (Perini e Magri) e dalle dichiarazioni dell'imputato Zanaboni, depositate prima della separazione delle posizioni ma non valutate dal GUP al tempo del patteggiamento, e dunque idonee a determinare un diverso esito (assoluzione) nel processo abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente al secondo motivo (riguardante le prove nuove ai sensi dell'art. 630 lett. c). Ha confermato l'infondatezza complessiva del primo motivo ma ha censurato l'iter argomentativo della Corte d'appello per avere questa equivocato il confronto tra fatti storici e valutazione probatoria del patteggiamento. In diritto la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato che le consulenze difensive e la memoria di Zanaboni, depositate prima della separazione delle posizioni, non risultano considerate dal GUP nella sentenza di patteggiamento e costituiscono elementi "nuovi" ai fini della revisione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà esaminare la revisione alla luce dei princìpi richiamati e delle prove sopravvenute, evitando i vizi motivazionali censurati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente la revisione per inconciliabilità tra giudicati irrevocabili; va valutata sulla base dell'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze, non in base a divergenze meramente valutative riconducibili ai diversi riti.
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ammette la revisione quando sopravvengano prove nuove idonee, da sole o congiunte alle pregresse, a incidere sostanzialmente sulla valutazione della colpevolezza e a far prevedere l'assoluzione; il giudice di revisione deve valutare queste prove e non può escluderle per il solo motivo del rito adottato in precedenza.
Regola il vaglio del GUP nel patteggiamento (verifica assenza di cause di proscioglimento evidenti); la sua funzione interna al patteggiamento non preclude di per sé la revisione quando emergano novità sopravvenute.
Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; la sua applicazione non impedisce che la sentenza di patteggiamento sia oggetto di revisione per i motivi tassativi previsti dall'art. 630.
Formula di assoluzione per insufficienza/contraddittorietà della prova; la Cassazione osserva che un'assoluzione per insufficienza può equivalere, ai fini della revisione, a mancanza assoluta di prova e non impedisce a priori la revisione se ciò si collega a nuove prove non valutate.
Richiamato in relazione alla lett. c) dell'art. 630: l'assoluzione che può derivare dalla revisione include le varie forme previste dall'art. 530 (piena o dubitativa).
Previene rimedi interni al patteggiamento (impugnazione limitata) ma non può escludere l'operatività straordinaria della revisione per novità probatorie rilevanti.
Prevede l'applicazione, nel giudizio di revisione, delle norme sul dibattimento e rende possibile un nuovo esame probatorio, in quanto applicabile per la rinnovazione del giudizio.
Stabilisce che, accolta la revisione, il giudice revochi la sentenza e pronunci il proscioglimento, che può essere pieno o dubitativo, in relazione agli esiti del nuovo giudizio.
Estende l'istituto della revisione anche alla sentenza di patteggiamento; non opera una distinzione di principio tra tipi di rito quanto all'ammissibilità della revisione.
art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dalla Cassazione per determinare il giudice a cui rinviare (Corte d'appello competente per nuovo esame).
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. può investire anche le sentenze di patteggiamento: non va esclusa automaticamente per il solo fatto che la condanna sia frutto di un rito negoziale.
- Per l'art. 630 lett. a) la verifica riguarda l'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle sentenze, non le diverse valutazioni probatorie connesse ai differenti riti.
- Per l'art. 630 lett. c) le "prove nuove" sono quelle estranee al compendio probatorio del processo definito e, se idonee insieme o singolarmente a incidere sul giudizio di colpevolezza, giustificano la revisione; il tipo di rito precedente non impedisce la valutazione di queste prove.
- Se consulenze o documenti erano depositati negli atti prima del decreto di patteggiamento ma non sono stati considerati dal GUP, possono costituire elemento rilevante per la revisione se effettivamente non sono entrati nella valutazione originaria.
- La Corte d'appello chiamata a giudicare la revisione deve fare un confronto puntuale tra i fatti dedotti nelle due decisioni e valutare globalmente l'incidenza delle prove nuove sul precedente compendio probatorio, evitando di confondere piano dei fatti e piano valutativo.
- In caso di revisione accolta, il giudice di merito può pronunciare il proscioglimento con formula piena o dubitativa a seconda della capacità dimostrativa del novum, e deve valutare le prove secondo le regole del dibattimento applicabili.
- Ai difensori conviene, quando possibile, depositare e segnalare in modo chiaro elementi difensivi fondamentali prima di aderire a un patteggiamento; tuttavia, anche la mancata conoscenza della prova poi sopravvenuta non preclude di per sé l'ammissione della revisione se sussiste la novità.
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